Il 30 novembre 2023 è ricco di appuntamenti nel calendario fiscale delle imprese: tra i tanti adempimenti e i versamenti di imposte relative alla dichiarazione dei redditi, c’è anche il termine ultimo per il pagamento IRAP. Si tratta del secondo o unico acconto di novembre dopo il primo versato entro il 30 giugno.
E anche i soggetti obbligati a corrispondere l’imposta sulle attività produttive devono versare il secondo o unico acconto entro la data prevista per la generalità delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi.
Sono chiamati alla cassa i consueti contribuenti, con una serie di chiarimenti: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 338, ha confermato che i compensi per incarichi a sindaci e amministratori associati di uno studio professionale sono sempre da assoggettare a IRAP.
Vediamo tutti i dettagli.
Chi deve pagare l’IRAP 2023
L’imposta regionale sulle attività produttive, prevista dal regolata dal Decreto Legisltativo 446/1997, è dovuta in relazione all’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o scambio di beni e/0 prestazione di servizi.
Sono chiamati a versarla anche le attività esercitate da enti e società, compresi organi e amministrazioni dello Stato.
Per le Entrate sono imponibili IRAP anche i compensi agli associati che rivestono le cariche di sindaci e membri dell’organo amministrativo se fatturati dalla STP (Società Tra Professionisti) della quale sono soci.
Anche alla luce dell’ultima Manovra, il riferimento normativo – corroborato da dall’Ordinanza di Cassazione n. 32272/22 – sarebbe il Regolamento Associativo stesso della STP istante laddove si spiega chiaramente che è l’associazione a comparire attraverso i propri associati, anche mediante fatturazione non demandata al singolo.
In pratica, per il Fisco gli incarichi di amministratore o sindaco non sono svolti in modo individuale rispetto alle attività della STP ma sono da ritenersi di esclusivo interesse della Società stessa e dunque soggetti a IRAP.
Chi non paga l’IRAP 2023
Dal 2023, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dal versamento IRAP le ditte individuali e i liberi professionisti. Di conseguenza, questi soggetti non devono presentare la Dichiarazione IRAP in scadenza il 30 novembre.
Lo ha stabilito la Manovra 2022 (articolo 1 commi 8 e 9 della legge 234/2021), che nello specifico ha sancito l’esonero dall’imposta per i seguenti soggetti passivi:
- persone fisiche esercenti attività commerciali (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del dlgs 446/1997.
- gli esercenti attività di lavoro autonomo.
Tali esclusioni si vanno a sommare a quelle già previste per i contribuenti forfettari o in regime di vantaggio.
Restano obbligati alla presentazione del modello IRAP soltanto le società e gli enti commerciali, anche se in vista c’è una possibile abolizione totale nell’ambito della Riforma Fiscale.
Le novità sulle esclusioni per ’anno di imposta 2022 si concretizzano nella dichiarazione per il 2023.
Come si calcola l’IRAP
L’IRAP dovuta si può calcolare con metodo storico (periodo d’imposta precedente) o previsionale (stima di reddito nell’anno in corso, dichiarato in quello successivo). In base all’importo risultante, si dovrà versare l’acconto:
- per società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, solo se l’importo nel rigo IR21 della dichiarazione supera i 51,65 euro;
- negli altri casi se supera i 20,66 euro.
Quando si paga l’IRAP
L’imposta sulle attività produttive IRAP si paga ogni anno in due rate, a giugno e novembre, per i soggetti non ISA in misura pari al 40% e al 60% dell’importo annuo dovuto; in parti uguali per i soggetti ISA.
Se però il primo acconto dovuto entro il 30 giugno non supera i 103 euro, allora si verserà tutto in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre.
Come si paga l’IRAP
Per il pagamento dell’acconto IRAP si compila il modello F24 con il relativo codice tributo. Per la rata di novembre 2023 (seconda rata o acconto in unica soluzione), quello da utilizzare è il codice tributo 3813.
Negli altri casi, riportiamo i codici tributo per le varie fatttispecie di pagamento.
Denominazione | Codice tributo |
---|---|
Imposta regionale sulle attività produttive saldo | codice tributo 3800 |
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali | codice tributo 3805 |
IRAP acconto prima rata | codice tributo 3812 |
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 3813 |
IRAP – versamento mensile – art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 – ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 | codice tributo 3858 |
IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 | codice tributo 3883 |
IRAP – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 | codice tributo 9934 |
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – interessi | codice tributo 9935 |
Sanzioni relative all’IRAP – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | codice tributo 9971 |
Accertamento con adesione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art. 13 d.lgs 472/1997 | codice tributo 1987 |
Accertamento con adesione – Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi accertamento con adesione | codice tributo 9415 |
Accertamento con adesione – Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione | codice tributo 9416 |
Accertamento con adesione – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi – adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9908 |
Accertamento con adesione – Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione – art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9909 |
Accertamento con adesione – IRAP e relativi interessi – adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9920 |
Accertamento con adesione – Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9921 |
Accertamento con adesione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Conciliazione giudiziale – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 d.lgs. 472/1997 | codice tributo 1987 |
Conciliazione giudiziale – Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Conciliazione giudiziale – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Conciliazione giudiziale – Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Conciliazione giudiziale – IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale | codice tributo 9512 |
Conciliazione giudiziale – Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale | codice tributo 9513 |
Conciliazione giudiziale – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Definizione delle sole sanzioni – Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Definizione delle sole sanzioni – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Definizione delle sole sanzioni – Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni | codice tributo 9607 |
Definizione delle sole sanzioni – Sanzione – utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 | codice tributo 9695 |
Omessa impugnazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – controllo sostanziale | codice tributo 7452 |
Omessa impugnazione IRAP – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – sanzione – controllo sostanziale | codice tributo 7453 |
Omessa impugnazione IRAP – spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Omessa impugnazione IRAP – Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione | codice tributo 9466 |
Omessa impugnazione IRAP – sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione | codice tributo 9467 |
Omessa impugnazione IRAP – sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Omessa impugnazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – interessi – art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Reclamo e mediazione – Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP – art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Reclamo e mediazione – Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione – sanzione – art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione – IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | codice tributo 9955 |
Reclamo e mediazione – Sanzioni dovute relative all’IRAP – reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | codice tributo 9956 |
Ravvedimento operoso – Interessi sul ravvedimento IRAP – art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 | codice tributo 1993 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – imposta | codice tributo 8084 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – interessi | codice tributo 8085 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite – sanzioni | codice tributo 8086 |
Ravvedimento operoso: – sanzione pecuniaria IRAP | codice tributo 8907 |
Novità del Modello IRAP 2023
Per la stagione dicharativa 2023, gli adempimenti IRAP incamerano tali novità fiscali, in base alle quali la tassa non è più dovuta da liberi professionisti e commercianti persone fisiche a partire dall’anno d’imposta 2022: nel Modello IRAP 2023 è stato infatti eliminato il quadro IQ dedicato alla produzione netta dei soggetti passivi persone fisiche.
Analogamente, è stata eliminata la sezione “Persone fisiche” dal quadro relativo ai “Dati del contribuente” nel frontespizio.
=> Modello IRAP 2023 e Istruzioni
Un’ultima novità di quest’anno è la modalità di indicazione dei costi del personale deducibili: adesso, la deduzione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato si indica cumulativamente (nel nuovo rigo IS7), ragion per cui nella prima sezione del quadro IS sono stati eliminati i righi IS2, IS3 e IS6.