In vigore le revisioni agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi 2023, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio.
Oltre alle revisioni, tra le novità spiccano anche nuove cause di esclusione: in particolare, restano fuori i soggetti passivi che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2021.
Con un nuovo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state dunque introdotte nuove cause di inapplicabilità per le nuove partita IVA, che restano comunque soggette all’obbligo di legge inerente alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.
Le nuove cause di esclusione si sommano a quelle che riguardano le tipologie di soggetti già individuate con decreto 8 febbraio 2023: ricavi o compensi oltre a 5.164.569 euro; regimi forfettari; contribuenti con due o più attività di impresa e ricavi da attività prevalenti oltre il 30% di quelli dichiarati; cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore di imprese socie o associate e di cooperative costituite da utenti non imprenditori in favore degli stessi; soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a gruppi IVA.
Il nuovo provvedimento del MEF, inoltre, per il solo anno d’imposta 2022 introduce correttivi congiunturali da applicare ai 175 ISA da applicare con la dichiarazione dei redditi 2023. Potranno pertanto essere modificati per adeguarne i risultati agli impatti della crisi economica conseguente al perdurare delle tensioni geopolitiche, ai rincari di energia, alimentari e materie prime e all’aumento dei tassi di interesse.
Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità vanno compilati e trasmessi assieme alla dichiarazione dei redditi nel caso di contribuenti che nell’anno d’imposta precedente a quello di invio hanno svolto in prevalenza una delle attività economiche soggette agli ISA in ambito agricoltura, manifattura, servizi, attività professionali e commercio.