Il mese di congedo parentale retribuito all’80% – fruito entro i 6 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) al termine del congedo obbligatorio di maternità o paternità terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – riguarda solo i dipendenti del settore privato e può essere ripartito tra i due genitori, anche nelle stesse giornate.
Si tratta di una delle precisazioni contenute nella circolare INPS45/2023 applicativa della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (comma 359 della legge 197/2022), che alza l’indennità per uno solo dei mesi di spettanza dal 30% all’80% dello stipendio.
La durata complessiva del periodo spettante resta invece immutato: 10 mesi tra i due genitori, elevabili a 11 mesi se il padre prende almeno 3 mesi di congedo facoltativo entro i primi 12 anni di vita del figlio. I periodi indennizzabili sono invece in tutto 9 mesi, dei quali i primi 3 mesi per ciascuno non trasferibili all’altro genitore.
A chi spetta il congedo parentale all’80%
Innanzitutto, la novità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi autonomi e iscritti alla gestione separata. Conseguentemente, se un genitore è dipendente e l’altro no, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo al primo. Se sono entrambi dipendenti possono scegliere se e come ripartirlo.
La norma non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Perché si resti nella durata complessiva di un solo mese tra entrambi i genitori.
Esempio
Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.
Come cambiano gli indennizzi del congedo
Poiché resta immutato il periodo totale di congedo parentale utilizzabile, l’introduzione di questo indennizzo maggiorato cambia così il quadro generale del congedo parentale:
- 1 mese indennizzato all’80% della retribuzione (alle condizioni di legge);
- 8 mesi indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- 2 mesi non indennizzati, salvo i casi di particolari situazioni reddituali (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).
Nella pratica, a partire dal primo gennaio 2023, i genitori che prendono un congedo parentale per un figlio che non ha ancora sei anni, automaticamente ottengono il primo mese indennizzato all’80% e altri otto mesi al 30%, mentre gli ultimi 2/3 senza indennizzo (salvo deroghe sopra esposte).
I requisiti per la mensilità all’80%
Oltre al fatto che il bambino deve avere al massimo sei anni (o essere entrato nel nucleo da un massimo di sei anni), i genitori devono avere interamente utilizzato i congedi obbligatori (maternità e paternità) entro fine 2022. Basta che anche un solo giorno di maternità o paternità obbligatoria sia utilizzato dopo il 31 dicembre 2022 per avere diritto al mese indennizzato all’80%.
Esempio 1
- Figlio nato il 15 novembre 2022. La madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023. Il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione). E utilizza, inoltre, un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023. Questo mese è indennizzato all’80%, perché il congedo di maternità è terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
Cè un ultimo paletto. Il mese indennizzato all’80% è previsto solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del dlgs 151/2001).
Esempio 2
- Madre dipendente che termina la maternità il 15 febbraio 2023. Il padre dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal primo ottobre al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore) e di un altro mese dal 10 gennaio al 9 febbraio 2023. Il mese di congedo fruito dal padre nel 2023 non è indennizzabile all’80% della retribuzione in quanto l’elevazione è prevista solo per uno dei tre mesi non trasferibili. La madre, invece, entro i sei anni di vita del figlio può utilizzare il mese indennizzato all’80%.
Come fare domanda nel settore privato
La domanda si presta all’INPS, esclusivamente in via telematica. Il percorso è il seguente: home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”. Oppure si può utilizzare il contact center, o ancora i patronati. La circolare contiene anche tutti i codici e le procedure per i datori di lavoro nelle denunce Uniemens.