I costi di immatricolazione dei veicoli addebitati all’acquirente godono di esenzione dall’imposta di bollo auto se riguardano operazioni assoggettate a IVA, mentre in caso contrario il bollo deve essere versato solo se le operazioni esenti IVA sono di importo superiore a 77,47 euro.
Lo chiarisce la risposta n. 328 del 15 maggio 2023 fornita dall’Agenzia delle entrate ad uno specifico interpello.
Il caso riguardava una concessionaria di auto che si avvale di un’agenzia esterna per le pratiche di immatricolazione, in relazione ai costi di messa su strada addebitati all’acquirente in fattura.
La normativa sul bollo prevede l’assoggettamento all’imposta per gli atti, documenti e registri indicati dall’articolo 1, Dpr n. 642/1972, nella misura di 2 euro. L’imposta non è però dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr).
Per le fatture riguardanti operazioni assoggettate a imposta sul valore aggiunto, inoltre:
l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (articolo 6 della Tabella B annessa al Dpr n. 642/1972).
Per le fatture emesse a carico del cliente l’imposta di bollo non è dovuta se riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.
Se invece riguardano il pagamento sia di corrispettivi di operazioni imponibili IVA sia non soggette a tale imposta (come ad esempio le anticipazioni in nome e per conto del cliente), si dovrà applicare l’imposta di bollo solo se le somme non soggette a IVA superano la soglia dei 77,47.