Ai fini della dichiarazione dei redditi su modello 730 o Redditi, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti anche la versione precompilata dei modelli, nei quali sono già inseriti i dati su redditi percepiti, le ritenute subite, i versamenti effettuati e le numerose detraibili o deducibili.
Di seguito, ricapitoliamo i pass principali da compiere, gli obblighi e gli esoneri, categoria per categoria.
Modello 730 precompilato
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. L’Agenzia delle Entrate mette a loro disposizione il modello precompilato nell’area dedicata del sito, alternativo al Modello Redditi PF.
Cosa c’è già nella precompilata
Per predisporre il 730 precompilato, l’Agenzia utilizza una serie di informazioni come i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata dai sostituti d’imposta, gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico se inseriti nella CU.
Presenti anche alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, così come altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Come si accede alla precompilata
Ogni anno, nella finestra temporale stabilita dall’Agenzia delle Entrate, è possibile modificare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata accedendo al portale delle Entrate con le proprie credenziali personali:
- SPID – “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione
- Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle
- credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.
Come si modifica il 730 online
Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:
- accettare la dichiarazione (solo se sceglie il modello 730) senza fare modifiche
- rettificare i dati non corretti
- integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti
- inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Modello 730 cartaceo
Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).
Il 730 deve essere presentato in tutti i casi entro il 30 settembre, direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF, al professionista o al sostituto d’imposta.
Il 730 congiunto, anche precompilato
I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti. Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
Scadenza invio Modello 730
La scadenza dell’invio del Modello 730 è il 30 settembre.
Quando si usa il modello Redditi
Devono presentare il modello Redditi Persone Fisiche (PF) – e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario – i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- Nell’anno precedente hanno percepito: redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario; redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane); redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5; plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- non sono residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia; devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato; coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.
Chi deve fare la dichiarazione dei redditi
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (tramite modello Redditi) i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Sono inoltre tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi le seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica);
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM. n i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche.
Scadenza invio Modello Redditi
Dal 2024 cambia il calendario delle scadenze fiscali: il termine del 30 novembre viene anticipato al 30 settembre (probabilmente per il solo anno 2024 sarà posticipato al 15 ottobre).