Comuni, Regioni ed enti locali possono applicare la Rottamazione quater e lo Stralcio cartelle mille euro anche se riscuotono i crediti fiscali autonomamente oppure affidano la riscossione dei debiti esattoriali a soggetti privati.
La novità è inserita in un emendamento al Decreto Bollette (Dl 34/2023) approvato in commissione alla Camera, ed estende il perimetro della tregua fiscale fino a questo momento prevista solo per carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER).
Si tratta di una possibilità concessa a tutti quegli enti che finora erano rimasti fuori dal perimetro della regola generale, che tuttavia resta una opzione volontaria, demandata alle delibere dei singoli enti interessati. Se il Comune, la Regione, la Provincia o l’ente non aderisce, non c’è diritto alla sanatoria.
Regua fiscale per debiti riscossi localmente
Per gli enti locali che decidessero di applicare questa nuova possibilità sono previste procedure e tempistiche diverse rispetto a quelle ordinarie, per le quali i termini sono in parte scaduti.
Nuove scadenze per la sanatoria locale
L’emendamento approvato prevede che l’ente locale, nel momento in cui delibera l’adesione, debba anche stabilire i termini e le modalità per la presentazione della domanda e il numero di rate con le relative scadenze.
Le delibere devono essere adottate, pubblicate e trasmesse al ministero delle Finanze entro il 31 luglio, mentre se la riscossione è affidata a un soggetto privato, devono essere trasmesse a quest’ultimo entro il 30 giugno.
Requisiti e regole generali
Le regole generali relative alle cartelle esattoriali che possono essere ammesse restano invariate, quindi bisogna fare riferimento ai commi 227, 229-bis, e 231 della legge 197/2022. In sintesi:
- sono ammesse alla rottamazione quater le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione fra il primo gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022;
- sono ammesse allo stralcio automatico le cartelle fino a mille euro (alla data dello scorso primo gennaio) affidato all’agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
La presentazione della domanda sospende i termini di riscossione, mentre il mancato pagamento anche solo di una rata fa decadere il contribuente dalla pace fiscale.
Nuova rateazione per le controversie tributarie
Nell’emendamento approvato c’è anche una rimodulazione dei termini e della rateazione relativa a un diverso strumento di tregua fiscale, ovvero la definizione agevolata delle controversie tributarie, con la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
C’è già uno slittamento in vigore: la proroga prevede che le prime tre rate si versino entro il 30 settembre, 31 ottobre e 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
La modifica prevede ora la possibilità, a scelta del contribuente, di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.