La detrazione pluriennale in dichiarazione dei redditi derivante da un’agevolazione IRPEF per interventi di recupero edilizio (Bonus Ristrutturazioni) su un’abitazione non di proprietà ma in affitto, si trasmette al convivente erede del beneficiario originario che era conduttore dell’immobile, a patto che tale erede
conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad un lettore sull’eredità dei bonus casa, pubblicata sulla rivista ufficiale dell’Amministrazione finanziaria Fiscoggi, e citando come riferimento normativo le disposizioni previste dalla Circolare 9/2013.
Di contro, si perde la detrazione per le rate residue se il subentrante nel contratto di locazione non è anche erede del defunto, il quale aveva sostenuto le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che avevano poi generato il diritto alla detrazione IRPEF decennale.
Per fare un esempio, il coniuge che non accetta l’eredità o il convivente di fatto che non viene nominato erede non accedono alla detrazione, ma neppure mogli e coniugi con diritto all’eredità che non supentrano nella titolarità della locazione.
In pratica, deve riconfigurarsi il diritto originario alla detrazione, in base ai requisiti di accesso.