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Reddito non imponibile e Dichiarazione IVA

di Anna Fabi

27 Aprile 2023 13:54

Operazioni che generano reddito non imponibile: ecco come indicarle nella Dichiarazione IVA, in base ai riferimenti di legge del caso.

Uno degli aspetti che maggiormente caratterizza la compilazione della dichiarazione IVA annuale riguarda la corretta indicazione delle operazioni esenti o che generano reddito non imponibile.

In alcuni casi, infatti, da qui scaturisce anche l’eventuale esonero dalla Dichiarazione IVA stessa. Un caso esemplare è quello relativo alle operazioni estere o intracomunitarie che possono rientrare nella casistica delle operazioni non imponibili.

Vediamo le regole generali ed alcuni casi particolari.

Contribuenti esonerati dalla Dichiarazione IVA

Per prima cosa, ricordiamo quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato solo operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972) e per chi non è soggetto agli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) ed ha effettuato soltanto operazioni esenti;
  • i contribuenti in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
  • i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività;
  • i soggetti passivi residenti in altri stati della Comunità europea, se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette a imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in tema di attività di intrattenimento e spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva (legge 16 dicembre 1991, n. 398);
  • i domiciliati o residenti fuori dalla UE non identificati in ambito comunitario, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti per servizi di TLC, tele-radiodiffusione ed elettronici resi a committenti non passivi, domiciliati o residenti in Italia o altro Stato membro;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

Operazioni non imponibili in Dichiarazione IVA

Per coloro che invece sono tenuti alla Dichiarazione IVA, è importante conoscere la corretta classificazione delle operazioni svolte, per poterle indicare nel giusto Quadro e rigo del Modello IVA.

Nel caso delle operazioni extraterritoriali, ecco i campi da compilare:

Quadro Operazioni
VE extraterritoriali attive
VF extraterritoriali passive
VJ soggette a doppia registrazione (con reverse charge) come nel caso di integrazione di fatture intra-UE per acquisto di beni e servizi o di autofattura per acquisto di servizi da soggetti extra-UE.

Il Quadro VE si compone di cinque sezioni:

  1. Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati,
  2. Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali,
  3. Totale imponibile e imposta,
  4. Altre operazioni,
  5. Volume d’affari.

Le operazioni non imponibili rientrano tra le “altre operazioni”. In particolare, nel rigo VE30 bisogna indicare il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond (campo 1).

Nel rigo VE31 si indica il totale delle operazioni non imponibili nei confronti di esportatori che hanno rilasciato dichiarazione di intento. Nel rigo VE32 le altre operazioni non imponibili.

Servizi non imponibili IVA ex art. 9

Tra i casi più comuni di operazione non imponibile IVA c’è quello dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (prestazioni di trasporto di persone o cose e di altri servizi collegati), ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 633/1972 sono operazioni non imponibili IVA.

Si tratta di prestazioni che in genere vengono svolte solo in parte in Italia facendo parte di operazioni a carattere internazionale o collegate agli scambi internazionali.

Non imponibili art. 9) DPR 633/72

L’articolo 7-quater, comma 1, lettera b) prevede che i trasporti siano rilevanti solo per la tratta eseguita nel territorio italiano, la tratta estera resta invece fuori campo IVA. L’articolo 9 riconosce, però, la “non imponibilità” per la tratta nazionale soggetta, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

Le relative fatture sono esenti dall’imposta di bollo se si riferiscono a servizi diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci, con esclusione dei servizi relativi a beni in transito doganale e ai trasporti di persone (queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in veste di operazioni assimilate alle esportazioni).

Cessioni non imponibili IVA ex art. 41

L’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993, considera non imponibili ai fini IVA anche “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d’imposta ”.

Non imponibili art. 41 comma 1) DL 331/93

Per le vendite a distanza a privati UE (art. 41 c. 1 lettera b) DL 331/1993), se l’ammontare delle cessioni ha superato nell’anno precedente in quello in corso la soglia di 10mila euro e non si è aderito al regime OSS, per considerare la cessione come intracomunitaria, si deve effettuare un trasferimento di beni verso se stessi ed emettere fattura in Italia in regime di non imponibilità. La successiva alienazione al consumatore finale rileva nel territorio dello Stato membro.

Le cessioni di beni a soggetti passivi di imposta in altri Stati UE concorrono alla formazione del plafond in qualità di Cessioni intracomunitarie.

Cessioni non imponibili IVA ex art. 72

L’art. 72 del DPR 633/72 prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con la UE.

Si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti quali ad esempio comandi militari, organismi CEE, imprese o enti che hanno stipulato con la CEE un contratto di associazione o ricerca, ONU, istituzioni affini.

Queste operazioni concorrono alla formazione del plafond in qualità di operazioni assimilate alle esportazioni.

Tutte le istruzioni di dettaglio sono disponibili nelle istruzioni per la compilazione modello IVA 2023