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Tregua fiscale liti tributarie: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Anna Fabi

20 Aprile 2023 09:02

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce procedure e benefici della conciliazione agevolata per controversie tributarie con la circolare n. 9 del 19 aprile 2023.

La nuova Circolare n. 9/2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli sulla conciliazione agevolata “fuori udienza” per le controversie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Gli aggiornamenti si sono resi necessari alla luce delle nuove opzioni concesse dalla legge di conversione del Decreto Bollette, nel quale siìono confluite anche misure di diversa natura.

La sanatoria prevista dalla tregua fiscale 2023, permette una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e una rateazione in 5 anni.

Tregua fiscale: le novità del Dl 34/2023

L’articolo 17, comma 2 del Dl n. 34/2023 ha esteso l’applicazione della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, anziché al 1° gennaio 2023: questi atti, secondo la nuova previsione di legge, possono essere definiti entro il 29 aprile pagando 1/18 delle sanzioni. Si allarga il perimetro dell’acquiescenza agli accertamenti diventati definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio di quest’anno.

Il Decreto Bollette ha inoltre previsto lo slittamento della sottoscrizione dell’accordo al 30 settembre 2023, e non più al 30 giugno. Pertanto slittano le scadenze: domanda e pagamento vanno effettuati entro il 30 settembre e si possono fare fino a 20 rate a partire dal prossimo 30 settembre, con le scadenze successive fissate al 31 ottobre 2023, al 20 dicembre 2023 e le altre entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno a seguire.

Condizioni di pendenza della lite

Per la definizione della lite, l’Agenzia ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, senza ulteriori presupposti. Per le controversie in fase di reclamo o mediazione, la conciliazione agevolata è possibile a patto che siano decorsi i novanta giorni previsti dall’articolo 17-bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992.

Reati tributari e causa speciale di non punibilità

L’articolo 23 del Dl n. 34/2023 introduce una causa speciale di non punibilità dei reati tributari in caso di adesione alle definizioni agevolate, tra cui la conciliazione agevolata. I casi riguardano l’omesso versamento di ritenute, l’omesso versamento dell’Iva e l’indebita compensazione di crediti non spettanti.

Conciliazione parziale e definizione automatica

La stipula di un accordo di conciliazione parziale preclude la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica, come precisato dal comma 206 dello stesso articolo 1 della legge di Bilancio.

Sanzioni e controversie esclusive

L’Agenzia ritiene che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni, poiché il beneficio della riduzione delle penalità a un diciottesimo del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis. Pertanto, tali controversie restano escluse dalla possibilità di sanatoria.

Termini di pagamento e rateazione

Il pagamento dell’intera somma dovuta per la conciliazione agevolata o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Le rate successive, insieme ai relativi interessi, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. La circolare ricorda che è possibile la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Scalamento delle somme già versate

Da quanto dovuto a titolo di conciliazione devono essere scalate le eventuali somme già versate dal contribuente. L’Amministrazione precisa che nel caso in cui le somme già versate siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, può essere riconosciuto il rimborso della differenza.

Decadenza dalla riduzione delle sanzioni

L’accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata. In caso contrario, si decade dalla riduzione delle sanzioni ultra-light previste dal comma 207 e si applica il conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.