Per accedere al regime agevolato relativo all’acquisto della prima casa è necessario trasferirsi nel nuovo alloggio entro 18 mesi dal rogito. Questa regola è valida per entrambi i coniugi in regime di comunione dei beni che, per evitare la decadenza dal beneficio fiscale, devono entrmbi spostare la residenza rispettando i tempi previsti dalla normativa.
La Corte di Cassazione si è espressa in merito al ricorso presentato da due coniugi, acquirenti di un immobile ad uso abitativo, contro le sanzioni ricevute come recupero della tassazione sulla base dell’aliquota IVA del 10%. Dietro queste sanzioni si cela proprio il mancato trasferimento della residenza nel Comune che ospita l’immobile da parte di uno solo dei coniugi.
Secondo quanto sottolineato inizialmente dalla C.T.R., solo in presenza di un regime di separazione dei beni può venire meno la condizione del trasferimento di residenza di tutti i membri della famiglia, mentre in regime di comunione dei beni è necessario che a trasferirsi siano entrambi i coniugi.
La Cassazione ha confermato questa decisione, specificando che per quanto riguarda l’imposta di registro e dei relativi vantaggi fiscali per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza si riferisce alla famiglia, in caso di comunione legale tra coniugi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la condizione affinché il coniuge non residente possa godere del bonus prima casa è che l’acquisto ricada nella comunione legale in base al principio della “residenza della famiglia”.