Primi crediti da Superbonus sospesi in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 234/2021, in relazione a comunicazioni di cessioni con profili di rischio: i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sono dunque reali ed i primi casi cominciano ad essere riportati anche sulla stampa.
L’ultima parola, tuttavia, spetta alla corte di giustizia tributaria, anche se la materia del 110% non è tra quelle previste nell’ambito degli atti impugnabili nel processo tributario.
Sulle controversie da Superbonus decide la CGT
In riferimento è alla recente sentenza della Corte tributaria della provincia di Trieste, con sentenza n. 81 dell’11 aprile 2023, ha respinto il ricorso di un condominio al quale l’Agenzia delle Entrate – giunto alla cessione del secondo SAL per un progetto di Superbonus / Sismabonus – ha sospeso la cessione del credito per presunta elusività fiscale.
Secondo i giudici, è di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria la materia relativa al 110% anche senza una specifica previsione nell’art. 19 del dlgs 546/1992,.
Dunque, il giudice tributario ha competenza esclusiva per tributi e tasse di ogni tipologia.
Stop del Fisco oggetto di riscorso
Nel caso specifico, a seguito di controlli informatizzati, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l’intestazione dell’immobile a persone fisiche fosse:
un escamotage per fruire del bonus non spettanti all’impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell’immobile e sua successiva ristrutturazione.
In pratica, l’immobile ristrutturato con interventi antisismici, sarebbe stato oggetto di una sospetta operazione di compravendita, con acquisto da parte di persone fisiche vicine alla ditta ex proprietaria e successiva costituzione del condominio, con immediato affido dei lavori alla ditta stessa.
Dunque, anche le tempistiche di acquisizione dei requisiti (come la costituzione del condominio) possono essere oggetto di controllo, ancor più se il presunto illecito configura una condotta fiscalmente illecita da parte della ditta che svolge i lavori agevolati.
Simulare la costituzione di un condominio per accedere al Superbonus e realizzare la ristrutturazione di un immobile a spese dello Stato è una condotta illecita -elusione fiscale per abuso del diritto, di cui all’art. 10/bis dello Statuto del contribuente – che motiva la sospensione della cessione cel credito, nonché la sua maturazione.