Se una società è iscritta nel registro delle attività commerciali di uno stato estero, ai fini fiscali è necessario prendere in considerazione la sede amministrativa e la sede effettiva dell’azienda, vale a dire il luogo dove si svolgono le attività amministrative e direzionali e dove vengono convocate le assemblee.
Questo è quanto hanno affermato il giudici della Corte di Giustizia di II grado della Toscana, che con la sentenza n. 138 del 16 febbraio 2023 hanno illustrato i criteri che determinano l’assoggettamento di una società al regime fiscale di un determinato Stato, dove è quindi obbligatorio versare le tasse.
La Corte di Giustizia ha fatto riferimento a una decisione della Cassazione risalente al 2022:
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
La residenza diversa da quella effettiva, spesso, viene configurata con l’obiettivo di accedere a un trattamento fiscale più favorevole, tuttavia è sempre necessario valutare il luogo in cui avviene l’effettiva amministrazione della società e in cui vengono assunte le decisioni gestionali più importanti.