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Violazioni formali, sanatoria in scadenza: i casi ammessi

di Anna Fabi

23 Ottobre 2023 07:16

Tregua fiscale: in scadenza a fine ottobre il pagamento con sanatoria per le irregolarità formali e sostanziali: i casi ammessi e gli importi da versare.

Per regolarizzare  le irregolarità formali negli adempimenti fiscali di contribuenti e Partite IVA, versando sanzioni ridotte (200 euro cumulativi per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono), con la prima rata di pagamento dovuta entro il termine del 31 ottobre, sanando violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022.

Lo prevede il calendario della tregua fiscale (aggiornato dall’articolo 19 del Dl n. 34/2023). Vediamo quando è ammessa e come mettersi in regola.

Violazioni formali ammesse alla Sanatoria

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022), consente di regolarizzare violazioni non rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Si tratta di irregolarità e omissioni per le quali sono previste pene pecuniarie con limiti minimi e massimi o in misura fissa. Ad esempio:

  • le dichiarazioni annuali presentate non in conformità ai modelli approvati o con errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva se l’imposta è stata assolta
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta
  • l’omessa restituzione dei questionari fiscali e della GdF o restituzione con risposte incomplete o non veritiere
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività o della dichiarazione per l’identificazione ai fini IVA
  • l’erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione
  • la violazione del principio di competenza fiscale, se non incide sull’imposta
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
  • le irregolarità o le omissioni compiute dagli operatori finanziari
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria
  • l’omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca
  • la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni senza impatto sulle imposte
  • la detrazione IVA applicata in misura superiore per errore di aliquota e, comunque, assolta
  • irregolare applicazione delle disposizioni di inversione contabile, con imposta assolta anche se irregolarmente
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis
  • la mancata iscrizione al Vies, per operazioni intracomunitarie.

Scadenze e modalità di pagamento

L’Agenzia delle Entrate provvede a notificare al domicilio digitale delle Partite IVA la comunicazione delle eventuali anomalie, i cui dettagli possono essere visualizzati accedendo all’area riservata del portale del Fisco (nel Cassetto fiscale) e alla piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere irregolarità, infrazioni e omissioni entro il 31 marzo 2024, a meno che non sia necessaria, come ad esempio nel caso di errata applicazione dell’inversione contabile.

L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni non pregiudica la regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.

Quanto si deve pagare

Per aderire alla sanatoria bisogna versare una somma pari a 200 euro per l’anno di riferimento, nel caso in cui l’invio tardivo dei corrispettivi non abbia causato un’alterazione sul corretto versamento del tributo, a patto che le irregolarità vengano rimosse entro il 31 marzo 2024.

Se le violazioni non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta, si considera l’anno solare in cui sono state commesse.

Se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si sanano le violazioni riferite al periodo che termina nell’anno solare indicato nell’F24.

Come e quando si paga

È possibile effettuare il pagamento mediante modello F24, come codice tributo “TF44”. In considerazione della proroga.

Si va alla cassa entro il 31  ottobre 2023 e per la seconda rata l’appuntamento in calendario resta il 31 marzo 2024.