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Imposta ridotta sui redditi esteri: come fare la dichiarazione

di Anna Fabi

29 Marzo 2023 10:06

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Nel modello Redditi SC bisogna indicare gli utili da partecipate estere su cui si applica l'imposta sostitutiva, ridotta nel 2023: come funziona.

La dichiarazione dei redditi per le società di capitali recepisce le novità sull’imposta sostitutiva per il rimpatrio degli utili esteri. In base alla Legge di Bilancio 2023 (comma 89 legge 197/2022), si pagano aliquote ridotte del 3%, quindi IRES al 6% e IRPEF al 27%. Normalmente, invece, le aliquote sono al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti IRPEF.

Gli utili devono essere percepiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (quello successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, cioè 30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). E vanno accantonati per almeno due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

Le detassazione degli utili si applica a soggetti fiscalmente residenti o localizzati in Italia, che affrancano o rimpatriano gli utili e le riserve di utili di partecipate estere. Su quest’operazione è possibile applicare un’imposta sostitutiva ridotta di tre punti percentuali.

L’opzione si perfeziona direttamente in dichiarazione dei redditi. Le nuove imposte sostitutive si segnano infatti nel quadro RQ del modello Redditi SC, nel quale è stato previsto un apposito prospetto.

  • Nel rigo RQ98, dopo aver indicato generalità, quote di partecipazione estera e utili, bisogna indicare l’aliquota applicata inserendo il relativo codice in colonna 8 (codice 1 per aliquota al 9%, codice 2 per aliquota al 6%, codice 3 per aliquota al 30%, codice 4 per aliquota al 27%).
  • Nel rigo RQ101 va indicata l’imposta sostitutiva complessiva dovuta, riportando in colonna 1 la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e non è ammessa compensazione in F24.