Irregolarità formali, ravvedimento speciale, atti del procedimento di accertamento, liti pendenti, regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale: sono tutti strumenti sui quali interviene la tregua fiscale inserita in Legge di Bilancio, che consente la regolarizzazione con una serie di regole specifiche, e su cui ora c’è una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate (6/2023).
Nuova Circolare sulla tregua fiscale
Il Fisco, in sostanza, fornisce nuovi chiarimenti sul modo in cui le imprese e i contribuenti possono avvalersi della sanatoria, alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, con le risposte ai quesiti formulati in occasione del sesto forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e di Telefisco 2023.
Ad esempio, sulla definizione delle cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252), viene ribadito che lo strumento si può applicare anche ai contribuenti che avevano già aderito alle rottamazione degli anni scorsi e poi erano decaduti per mancato pagamento di una o più rate.
Vediamo una panoramica delle precisazioni maggiormente rilevanti.
Avvisi bonari
Il riferimento normativo per la sanatoria sui avvisi bonari (somme dovuta a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione) è dato dai commi da 153 a 159 della Manovra.
Con una serie di modulazioni (anche riferite alle annualità a cui si riferisce la comunicazione di irregolarità), queste comunicazioni si possono sanare con una riduzione delle sanzioni al 3%. Nella circolare ci sono diverse risposte ad altrettanti dubbi. Segnaliamo, fra le altre, la precisazione sulla cause di decadenza. I benefici della tregua fiscale sono conservati anche nelle seguenti ipotesi, considerate di lieve inadempimento:
- ritardo nel versamento delle somme dovute, o della prima rata, non superiore a sette giorni;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva: in questo caso, si applicano sanzioni per il ritardo.
Irregolarità formali
Si tratta delle regole contenute nei commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023. La regola generale è la seguente: irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini di imposte sui redditi, IVA, IRAP, e sul pagamento di tali tributi, e sono state commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni.
La circolare chiarisce che rientrano in questa possibilità di regolarizzazione, perché considerate formali, e quindi sanabili, le seguenti fattispecie:
- invio delle fatture elettroniche al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta; omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;
- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura”, se questo non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta.
Controversie tributarie
I commi da 186 a 205 della legge 197/2022 prevedono la possibilità, su domanda del contribuente, di definire le controversie tributarie in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione) pagando una somma che può essere pari a valore della controversia, oppure variare a seconda del grado di giudizio e della relativa sentenza (in generale, più sono i pronunciamenti a favore del contribuente, meno si paga).
Fra i chiarimenti della circolare: se i provvedimenti impositivi riguardano distintamente società e soci, e i relativi giudizi sono stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
Omessi pagamenti
Per gli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, le indicazioni sono contenute nei commi da 219 a 221 della Manovra. La regola generale è che se al primo gennaio 2023 è decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. Se invece c’è un omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza ma non è ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la tregua fiscale si applica al solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione