Allo scarto di una comunicazione relativo al bonus energia imprese si può rimediare inviando una nuova domanda via PEC al Fisco anche dopo il 16 marzo per i crediti d’imposta sulle bollette energetiche maturati 2022, ma solo in alcuni casi e solo seguendo le indicazioni della nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 10 marzo.
Tax credit Energia: Comunicazione e scarto
La nuova comunicazione va inviata per posta elettronica certificato ma solo se lo scarto di quella precedentemente inviata con le regole ordinarie (attraverso i servizi telematici del fisco, utilizzando gli appositi modelli) è avvenuto in seguito alle seguenti motivazioni:
- comunicazione presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia di credito maturato (ma codice ATECO secondario pertinente);
- impresa che ha presentato l’istanza non attiva nel 2022 ma con diritto al credito per averlo acquisito da chi lo aveva maturato nel 2022.
Le comunicazioni che non ricadono nelle ipotesi di scarto sopra descritte non saranno prese in considerazione.
Resta invece ammessa la stessa possibilità, già prevista dal provvedimento 56785/2023 dello scorso primo marzo, per i soggetti non titolari di partita IVA localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.
Bonus bollette: modalità di nuovo invio
Unicamente nelle due ipotesi sopra descritte, e in presenza di tutti gli altri requisiti che danno diritto al credito d’imposta energia, è possibile inviare nuovamente la comunicazione, utilizzando la casella PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, compilando lo stesso modello. La Comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito, del quale bisogna indicare il codice fiscale. Nell’oggetto della mail bisogna indicare la seguente dicitura: “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici”. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.
E’ anche possibile sottoscrivere la comunicazione con firma autografa, scansionarla e trasmetterla con le modalità sopra indicate unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Oppure, inviarla tramite intermediari appositamente delegati. Questa comunicazione via PEC può essere inviata anche dopo il 16 marzo (non è indicato un termine ultimo).
NB: se la comunicazione è inviata nei termini ma scartata per errori di compilazione, va trasmessa nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata, entro il 21 marzo 2023.
Comunicazione ordinaria entro il 16 marzo
Ricordiamo che i termini per la comunicazione ordinaria invece scadono il 16 marzo. Si utilizza il modello predisposto e le relative istruzioni. In questo caso, si utilizzano esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata. Il mancato invio della comunicazione comporta la perdita del diritto al credito d’imposta.
Se il beneficiario ha già utilizzato il credito in compensazione con il modello F24, invece, non deve inviare alcuna comunicazione. Così come non deve effettuare l’adempimento chi ha ceduto il credito.
Codici tributo bonus energia imprese
- CODICE 6968: credito d’imposta a favore delle imprese energivore terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, decreto legge 115/2022);
- CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, decreto legge 115/2022);
- CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, decreto legge 115/2022);
- CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, decreto legge 115/ 2022);
- CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1, decreto legge 144/2022);
- CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 2, decreto legge 144/2022);
- CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3, decreto legge 144/2022);
- CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 4, decreto legge 144/2022);
- CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca quarto trimestre 2022 (articolo 2 del decreto 144/ 2022);
- CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore dicembre 2022 (articolo 1 decreto legge 176/2022);
- CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale dicembre 2022 (articolo 1, decreto legge 176/ 2022);
- CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore dicembre 2022 (articolo 1, decreto legge 176/2022);
- CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale dicembre 2022 (articolo 1, decreto legge 176/2022);
- CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca terzo trimestre 2022 (articolo 7 decreto legge 115/ 2022).