In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’incertezza normativa oggettiva può essere stabilita solo dal giudice e non invocata dai semplici contribuenti, che ricorrendo a tale istituto giuridico chiedono l’esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria.
Questo è quanto ha messo nero su bianco la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6094 del 28 febbraio 2023, esprimendosi in merito al ricorso avviato da due contribuenti destinatari di avvisi di accertamento per violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale.
Secondo l’ordinanza, solo il giudice ha il potere di ricorrere all’incertezza normativa per disapplicare le sanzioni tributarie in caso violazioni di norme tributarie, mentre sono esclusi da tale facoltà sia i generici contribuenti sia lo stesso Ufficio finanziario.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria […] postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
In ultima analisi, anche se l’incertezza normativa prevede la disapplicazione delle sanzioni, l’ultima parola spetta sempre al giudice e pertanto non si possono applicare automatismi sull’esonero della resposnabilità amministrativa triburaria.