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Ravvedimento operoso, cambiano i codici tributo

di Teresa Barone

7 Marzo 2023 08:57

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Dal 2 maggio 2023 cambiano i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi in merito alle operazioni di ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per le operazioni di ravvedimento operoso, necessarie per versare sanzioni e interessi in merito ad alcune imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

Validi dal 2 maggio 2023, i nuovi codici tributo sono stati comunicati dal Fisco con la risoluzione 12/E del 1 marzo, che riporta le informazioni necessarie per consentire il versamento tramite modello F24 degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

La tabella pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, indica in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione anche il codice tributo per il versamento delle imposte, in modo da permettere ai contribuenti di individuare l’esatta codifica.

Codici tributo per ravvedimento Codice tributo per versamento imposte
“8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842
“1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842
“8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
“1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
“8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045
“1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045
“8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048
“1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048
“8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795
“1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795
“8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
“1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento

Nella compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo devono essere riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento” è necessario indicare il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.