La notifica di un atto tributario deve essere considerata valida anche se la firma apposta da chi ha ricevuto la cartella risulta illeggibile. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 37828 del 27 dicembre 2022, specificando anche i limiti agli accertamenti che deve compiere il notificatore.
Secondo l’ordinanza della Cassazione, infatti, in caso di cartella di pagamento che riguarda un’impres, notificato presso la sede dell’azienda, è sufficiente che l’ufficiale notificatore attesti la presenza di una qualsiasi persona presente nei locali dell’ente per presumere che questa persona sia addetta alla ricezione degli atti destinati alla società stessa.
Per quanto riguarda la firma apposta dal consegnatario dell’atto, invece, la Cassazione afferma che l’eventuale illeggibilità non ha rilievo rispetto alla validità della notificazione.
Irrilevante risulta – ai fini della validità della notificazione – la deduzione della circostanza secondo cui la firma del consegnatario risulterebbe illeggibile, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità (Cass., Sez. I, 11 marzo 2021, n. 6910), sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario la cui firma risulti illeggibile comporta l’irrilevanza di tale circostanza sulla presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede dell’impresa.
In pratica, la semplice presenza in sede aziendale di una persona svincola il notificatore dall’onere di accertarne la qualifica a ricevere atti tributari. Per difendersi contro tale presunzione, resta in capo alla persona giuridica l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione della notifica.