Le regole di armonizzazione UE sulle operazioni transfrontaliere che coinvolgono imprese di diversi Stati membri non si applicano più solo alle fusioni ma anche alle trasformazioni o scissioni. E’ una delle novità del decreto legislativo approvato il 22 febbraio dal Governo in recepimento della direttiva (UE) 2019/2121.
Trasformazione transfrontaliera
La trasformazione transfrontaliera è un’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge.
In parole semplici, consente di trasferirsi da uno Stato europeo all’altro nel rispetto del quadro normativo del paese di ingresso.
In base alla norma approvata, il “progetto di trasformazione transfrontaliera” deve contenere gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione. Fra gli elementi da indicare, i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione. Al termine di questa operazione, la società viene iscritta nel Registro delle Imprese tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) e cancellata dal registro dello Stato membro di partenza.
Scissione transfrontaliera
Le regole sulle scissioni richiamano, in gran parte, quelle sulle fusioni e prevedono un progetto di scissione a tutela dei soci e dei creditori. Le regole sulle scissioni transfrontaliere riguardano anche le operazioni di scorporo, che invece sono differenziate nella legislazione nazionale, ma solo nel caso in cui la scissione mediante scorporo prevede la costituzione di una nuova società
Fusione transfrontaliera
Le leggi di armonizzazione erano già state recepite dal diritto italiano. Fra le altre cose, viene regolata l’ipotesi in cui si configuri un contrasto fra le norme applicabili negli Stati membri: prevale la legge che regola la società risultante dalla fusione medesima.
Anche in questo caso si prevede un progetto comune di fusione, che per esempio deve indicare i benefici pubblici ricevuti dalla società nei cinque anni precedenti, le eventuali somme da restituire, comprendenti le garanzie escusse e le sanzioni. Sono previste specifiche disposizioni a tutela dei soci, dei lavoratori, dei livelli di occupazione.
È necessario un “certificato preliminare“, da parte di un notaio che si basa sul progetto di fusione, le relazioni illustrative, la relazione dell’esperto, nonché le informazioni in merito all’approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea. Se la società italiana che partecipa alla fusione risulta soggetta alla legge di altro Stato, il certificato deve dimostrare l’assenza di debiti tributari e l’assolvimento di tutte le obbligazioni derivanti da rapporti con pubbliche amministrazioni o enti pubblici. Al termine dell’operazione, il notaio rilascia apposita attestazione per la annotazione nel registro delle imprese.
I poteri del notaio
Tutte le verifiche su queste operazioni sono di competenza del notaio, che agisce come pubblico ufficiale. Il notaio può richiedere i documenti o le informazioni ritenuti necessari, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti, per la verifica delle condizioni per l’attuazione della singola operazione e per la verifica dell’assenza di condizioni ostative. Può chiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche, la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro, designato dalla società o dal notaio stesso.
Gli atti possono essere digitali (documento informatico sottoscritto con la firma digitale prevista dal decreto legislativo 82/2005, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento 910/2014) e trasmessi al domicilio digitale del notaio. Il quale, se dubita dell’identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare la società, può chiedere la presenza fisica delle parti.