In tema di accertamenti bancari è legittimo estendere le indagini ai movimenti bancari di parenti e soci del contribuente, presumendone il collegamento con il soggetto destinatario dei controlli. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito questo punto, già espresso dall’articolo 32 del DPR n. 600 del 1973 e dall’articolo 51 del DPR n. 633 del 1972.
I Giudici hanno ritenuto legittimo l’accertamento fondato su indagini bancarie eseguite anche sui conti di terze persone, quindi soggetti per i quali è ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a disposizione del contribuente, come amministratori, soci, congiunti.
L’ordinanza n. 2398 del 26 gennaio 2023, precisamente, specifica che:
Costituisce, inoltre, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono una presunzione relativa a carico del contribuente assoggettato a verifica in relazione ai conti correnti intestati sia al contribuente stesso, sia a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a disposizione del contribuente, come amministratori, soci, congiunti o terzi in genere con i quali abbiano particolari rapporti di cointeressenza, rappresentanza organica, procura generale, mandato e simili.