Il nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 e successivamente modificato dalla legge 234/2021, diventa operativo: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare attuative con le regole per il periodo transitorio tra vecchio e nuovo regime.
Modificato anche il provvedimento direttoriale dello scorso febbraio 2022, adeguandolo alla nuova disciplina fiscale.
Il nuovo Patenti box
Il regime concede una deduzione fiscale maggiorata del 110% ai fini IRES e IRAP sulle spese di ricerca e sviluppo (ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e tutela legale) per alcuni beni immateriali d’impresa (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli) che generano valore (regime “front-end”), da utilizzare direttamente in dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta di riferimento.
Spese ammissibili
Ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Il nuovo Patent box può essere applicato dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n.146/2021) mentre, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica dal periodo d’imposta 2021.
Il periodo transitorio
Per passare al nuovo regime, bisogna comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo (via PEC o per raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente).
Attenzione: la rinuncia va comunicata anche se è stata presentata istanza di rinnovo di un accordo. Se però il nuovo accordo è già stato sottoscritto con l’Agenzia a conclusione della procedura pendente, non è più possibile passare al nuovo regime.
Per rimanere invece nel precedente regime di Patent box, deve essere stata esercitata l’opzione per i periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo modo potrà portare la procedura già avviata e stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria.