La NASpI deve essere riconosciuta come indennizzo di disoccupazione anche dopo che il dipendente rassegna le sue dimissioni, in seguito all’avvio della procedura di liquidazione giudiziale.
A precisarlo è l’INPS, che con la circolare n. 21/2023 chiarisce la normativa in vigore in seguito alle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’INPS spiega che, in caso di dimissioni per giusta causa, così come per recesso del curatore e risoluzione di diritto del rapporto di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale, è comunque consentito l’accesso alla prestazione NASpI.
Per consentire al lavoratore che si dimette di presentare utilmente la domanda di susidio di disoccupazione, infatti, il termine di legge dei 68 giorni stabilito per la presentazione della richiesta di prestazione decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
La stessa decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, infine, è prevista per le altre due tipologie di cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire recesso del curatore e risoluzione di diritto.