Per le multe stradali, l’eventuale adesione dei Comuni allo stralcio non comporta l’estinzione totale del debito perché resta da pagare la sanzione originaria, mentre le altre cartelle locali (discorso più complesso per il bollo auto riscosso dall’Erario ma destinato alle Regioni) scatterebbe invece la cancellazione totale del debito: sono, in estrema sintesi, le regole previste dopo le dal combinato normativo della tregua fiscale in Manovra e la legge di conversione del decreto Milleproroghe.
La regola generale sullo stralcio delle cartelle fino a mille euro prevede il 30 aprile 2023 (originariamente era il 30 marzo, il Milleproroghe ha previsto lo slittamento di un mese) la cancellazione automatica del debito verso il Fisco e l’INPS senza necessità di domanda di adesione da parte del debitore non deve presentare domanda di adesione. Per gli enti di previdenza privata e quelli locali sono invece previste regole diverse.
Stralcio bollo auto
Se si considera il bollo auto come un tributo erariale seppur destinato alle Regioni) com in più occasioni indicato dalla Corte Costituzionale, il debito rientrerebbe nelle regole generali,per cui lo stralcio scatterebbe senza bisogno di domanda qualora rientrasse nei requisiti di data e importo.
Se si considera il bollo auto come un’imposta locale seppur riscosso dallo Stato, invece, il riferimento è la legge di conversione del DL Milleproroghe, che introduce il comma 229-bis alla legge 197/2022 (la Manovra 2023), concedendo a Comuni fino a fine marzo (rispetto al termine originario del 31 gennaio) per deliberare la disapplicazione della sanatoria (che per gli enti locali è comunque soltanto parziale) oppure l’adesione a quella totale (novità introdotta dal Milleproroghe), sempre in relazione alle cartelle di importo residuo entro i mille euro alla data del 1° gennaio, affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2015.
Per i tributi locali riscossi dai Comuni come IMU e TARI o quelli destinati alle Regioni come il bollo auto, dunque, entro il 31 marzo gli enti locali possono prendere le seguenti decisioni:
- non fare nulla, e nel qual caso si cancellano interessi, sanzioni e mora ma si paga il debito originario;
- approvare una delibera per la disapplicazione dello stralcio, nel qual caso restano da pagare per intero le cartelle esattoriali;
- approvare una delibera di stralcio integrale, nel qual caso sono automaticamente annullate le cartelle fino a mille euro.
Rottamazione quater per multe stradali
Per le multe stradali, trattandosi fin dall’origine di sanzioni, il riferimento normativo è il comma 228 della Manovra: «relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada», l’annullamento automatico non riguarda «le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute».
Lo specificano anche le FAQ dell’AdER sulla Rottamazione quater (definizione agevolata):
per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada l’accesso [….] l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere unicamente le cosiddette maggiorazioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Il Milleproroghe non modifica questa parte della Manovra. Quindi, ecco le tre ipotesi sopra indicate declinate in relazione alle multe stradali:
- se il Comune non delibera nulla entro il 31 marzo si applica lo stralcio parziale, le multe stradali originarie si pagano assieme al rimborso delle spese esecutive ma vengono cancellati gli interessi;
- Se il Comune approva delibera per non applicare lo stralcio, allora si paga interamente la cartella esattoriale;
- se il Comune decide per lo stralcio integrale, aderendo alla Rottamazione si pagano comunque sia la multa originaria che le spese esecutive ma si cancellano gli interessi.