Esenzione IMU anche per i fabbricati rurali concessi in comodato a un imprenditore agricolo. Lo ha affermato la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che con una recente sentenza ha riconosciuto la spettanza dell’agevolazione anche per questo tipo di immobili strumentali.
La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria il 1° dicembre 2022, la n. 1409/4/22, sottolinea che per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati rurali a uso strumentale non è necessario che l’attività agricola sia esercitata dallo stesso soggetto d’imposta.
In altre parole, non è obbligatorio che la qualifica di imprenditore agricolo sia in possesso di quest’ultimo. È invece necessario che i fabbricati rurali siano a uso strumentale, costruzioni cioè necessarie allo svolgimento dell’attività agricola.
Si ritiene, in ogni caso, che – anche sulla base di una stretta interpretazione della norma agevolativa, rigorosamente basata sul dato letterale – la disposizione in questione non indica in alcun modo che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta, limitandosi a richiedere che si tratti di fabbricati rurali ad uso strumentale secondo i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, il quale precisa che deve trattarsi di costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola.