Con la cessione avviene il trasferimento di un credito vantato nei confronti di un debitore dal soggetto cedente al cessionario, nel pieno rispetto dell’accordo stipulato e soprattutto considerando quanto previsto dal Codice Civile.
Alcuni specifici articoli, infatti, fanno riferimento alla responsabilità in caso di cessione del credito: precisamente, l’articolo 1260 relativo alla cedibilità del credito e l’articolo 1264 che riguarda invece l’efficacia della cessione stessa.
Cedibilità del credito
Per quanto riguarda l’articolo 1260 del Codice Civile, viene enunciato che il creditore può trasferire il suo credito a titolo oneroso o gratuito, anche senza avere il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o la legge vieti il trasferimento.
Lo stesso articolo precisa anche che le parti possono escludere la cedibilità del credito, tuttavia l’accordo non è opponibile al cessionario a meno che non si dimostri che quest’ultimo ne era a conoscenza al tempo della cessione.
Efficacia della cessione del credito
È l’articolo 1264, invece, a disciplinare l’efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
In altre parole, il debitore potrebbe non essere al corrente della cessione del credito, pertanto il cessionario deve notificare la cessione al ceduto poiché in assenza di notifica, qualora il ceduto adempia al cedente invece che al cessionario, viene liberato dall’obbligazione a meno che il cessionario non riesca a dimostrare che il ceduto era al corrente della cessione.