La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un esonero parziale sui contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Contributo IVS in busta paga) a favore dei per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, per periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Lo sgravio contributivo – riconosciuto nella misura di due punti percentuali per retribuzioni imponibili a 13 mensilità non superiori a 2.692 euro e nella misura di tre punti percentuali per importi che non superano i 1.923 euro – è cumulabile con altri esoneri.
Il taglio del cuneo fiscale 2023 è ad esempio cumulabile con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle madri dipendenti del settore privato, che siano rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022. La cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico della lavoratrice.
Come specifica la circolare INPS del 24 gennaio.
laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della Legge di Bilancio 2023, può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
In modo analogo, qualora sia già stata applicata la riduzione della contribuzione prevista dalla Manovra, la riduzione del 50% della quota può essere applicata all’intera contribuzione.