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Rottamazione al 3% esclusa sui controlli formali

di Teresa Barone

10 Febbraio 2023 09:01

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La definizione agevolata al 3% riguarda le comunicazioni emesse a seguito di controlli automatizzati e non formali: regole e sanzioni caso per caso.

Le comunicazioni di irregolarità che derivano da controlli fiscali formali non consentono l’accesso alla definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

La tregua fiscale sugli avvisi bonari si limita alle somme dovuta in caso di controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021: solo in questi casi scatta la riduzione delle sanzioni, mentre non è prevista la sanatoria per gli avvisi emessi in seguito a controlli formali.

Definizione agevolata avvisi bonari

L’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ai commi da 153 a 159 della legge 197/2022 (definizione avvisi bonari) consiste nel taglio delle sanzioni, ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta non versata o versata in ritardo (invece del 10%), prendendo a riferimento quella rimanente dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Controlli ammessi a sanatoria

L’agevolazione si può applicare nei casi in cui, a seguito di un controllo automatizzato, con le comunicazioni di irregolarità il Fisco ha segnalato errori materiali o di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguente maggiore imposta da versare. Non solo: gli avvisi devono riguardare versamenti con termini di pagamento non scaduti al 1° gennaio 2023.

La rottamazione si applica anche nei casi di lieve inadempimento (ritardo di pagamento fino a 7 giorni; pagamento insufficiente fino al 3% ma comunque sotto i 10mila euro; versamento di una rata in ritardo entro il termine di quella successiva).

La Circolare delle Entrate 1/E ha inoltre chiarito che la tregua si applica, a prescindere dal periodo di imposta, a tutte le rateizzazioni regolarmente intraprese prima del 1° gennaio 2023 per le quali non si era ancora verificata alcuna causa di decadenza alla stessa data.

Calcolo imposta da versare e scadenze di pagamento

L’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un foglio di calcolo ad hoc per la determinazione dell’importo residuo da versare.

La definizione agevolata degli avvisi bonari per controllli automatizzati si perfeziona con il versamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel modello F24 si indica il codice tributo 9001 e l’anno del debito originario, con il codice dell’atto relativo alla comunicazione (avviso bonario).

In caso di rateizzazione, la prima rata si versa comunque entro 30 giorni dalla comunicazione, mentre le altre si pagano entro l’ultimo giorno di ogni successivo trimestre, applicando in questo caso gli interessi di rateazione previsti.

Controlli fiscali esclusi dalla definizione al 3%

Come abbiamo visto, si possono sanare al 3% imposte non pagate, con o senza avvisi bonari relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 (dichiarazioni 2020, 2021 e 2022) mentre sono escluse quelle emerse a seguito di accertamenti formali.

Per le comunicazioni di irregolarità inviate successivamente a controlli formali, viene confermata la sanzione del 20% oltre alla possibilità di optare per il piano di rateazione a prescindere dall’importo totale dovuto al Fisco.

Per queste comunicazioni è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto.

Se il contribuente non ha ricevuto la contestazione, può sanare pagando imposte e interessi con sanzione di un diciottesimo del minimo edittale. Anche in questo caso è prevista la rateazione, massimo otto rate trimestrali di pari importo, con primo pagamento il 31 marzo 2023 (ravvedimento speciale, di cui al comma 174 della legge di Bilancio). E non riguarda solo gli ultimi tre periodi di imposta, ma anche quelli precedenti.

C’è infine il caso delle irregolarità formali, ossia quelle che non incidono sull’imposta dovuta (commi da 166 a 173 della Manovra). In questo caso si paga una sanzione in misura fissa pari a 200 euro per ciascun anno d’imposta nel quale ricadono anche più irregolarità di questo tipo. SI può versare il dovuto anche a rate: due rate annuali di pari importo, da pagare entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.