Il ravvedimento speciale concesso dalle misure di tregua fiscale contenute nella Legge di Bilancio (commi da 174 a 178, legge 197/2022), consiste nel pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni, a cui si aggiungono l’imposta e agli interessi dovuti. Si tratta dunque di una deroga al ravvedimento operoso ordinario, decisamente più conveniente.
La misura è consentita per regolarizzare violazioni sostanziali anche prodromiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Calendario pagamento ravvedimento speciale
Si paga in un’unica soluzione oppure in massimo 8 rate, versando la prima rata entro il 30 settembre 2023 con interessi del 2% annuo.
Per le violazioni sostanziali relative alle dichiarazioni dei redditi correttamente presentate nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e in quelle precedenti, la prima scadenza di versamento delle sanzioni sarebbe il 30 settembre, che cadendo di sabato fa slittare l’adempimento al 2 ottobre.
Ricordiamo inoltre che l’articolo 19, del D.L. n. 34/2022 ha rimodulato anche le scadenze di pagamento in caso di rateizzazione (con interessi annui del 2%) per i versamenti successivi alla prima rata:
- 31 ottobre 2023
- 30 novembre 2023
- 20 dicembre 2023
- 31 marzo 2024
- 30 giugno 2024
- 30 settembre 2024
- 20 dicembre 2024
Il ravvedimento speciale si applica alle violazioni per dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Sono ammesse le violazioni sostanziali dichiarative e quelle prodromiche alla presentazione della dichiarazione.
Se il contribuente non ha ricevuto comunicazioni dal Fisco e vuole comunque mettersi in regola, può farlo pagando sanzioni ridotte (un diciottesimo del minimo), così come avviene se ha ricevuto verbali o avvisi di accertamento e sceglie di rinegoziare il dovuto con l’Agenzia delle Entrate.
NB. La misura non va confusa con la sanzione per invio tardivo della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione tardiva è soggetta a sanzione fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 1/10 (25 euro) tramite ravvedimento operoso e contestuale regolarizzazione (invio del Modello) entro 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio 2023. Superati i 90 giorni scatta una sanzione tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro e non si può più ricorrere al ravvedimento operoso.
=> Rottamazione avvisi e accertamenti: adesione e scadenze
Con la rottamazione degli atti del procedimento di accertamento (commi 179-185, legge 197/2022), le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo del minimo editale ed il debito complessivo si può diluire in 20 rate, applicando in questo caso gli interessi al tasso legale del 5%.