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Rottamazione avvisi bonari anche per liquidazioni IVA

di Anna Fabi

2 Febbraio 2023 15:31

Giorgetti chiarisce: la definizione agevolata sugli avvisi bonari prevista dalla tregua fiscale vale anche per le liquidazioni periodiche IVA a rate.

La definizione agevolata degli avvisi bonari si applica anche alle irregolarità nei versamenti IVA mensili e trimestrali: lo h chiarito il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un’interrogazione parlamentare.

Si chiarisce così il dubbio sull’applicabilità della tregua fiscale alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle LiPe, ossa le liquidazioni periodiche IVA.

Rottamazione liquidazioni periodiche IVA

La norma sulla rottamazione degli avvisi bonari è contenuta nel comma 155 della legge 197/2022, la manovra 2023. Prevede che si possano regolarizzare pagando una sanzione ridotta del 3% «le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale è ancora in corso» al primo gennaio 2023.

Il riferimento nel dettato normativo alle sole dichiarazioni aveva fatto sorgere il dubbio sull’estensibilità ai versamenti IVA.

Su questo punto è adesso intervenuto Giorgetti, sottolineando che rientrano nella definizione agevolata degli avvisi bonari «anche le somme dovute a seguito del controllo delle cosiddette LiPe, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023».

Quest’aspetto era stato già chiarito dalla Circolare delle Entrate 1/E del 13 gennaio scorso. In base alla quale la tregua si applica, «a prescindere dal periodo di imposta, a tutte le rateizzazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza».

Sanatoria IVA a rate: come si applica

I contribuenti che stanno pagando a rate somme dovute a seguito di avvisi bonari sulle liquidazioni periodiche IVA, possono rideterminare la somma applicando lo sconto sulle sanzioni (che scendono al 3% rispetto al 10% ordinario).

Il contribuente che ha i requisiti per aderire alla definizione agevolata degli avvisi bonari non riceve Comunicazione dal Fisco né deve inoltrare domanda. Deve invece pagare le rate alle scadenze già previste dal suo piano, applicando però la nuova sanzione ridotta, che deve calcolare in autonomia.

Le istruzioni sono contenute nella sopra citata Circolare 1/2023, assieme ad esempi e strumenti di calcolo.

Ricordiamo che il comma 153 della Manovra consente di regolarizzare con sanzione al 3% anche le somme relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 per le quali gli avvisi bonari arrivano nel corso 2023. In questo caso, bisogna pagare entro 30 giorni dalla comunicazione.