Le regole per la cessione dei crediti d’imposta riferiti alle bollette delle imprese di dicembre sono le stesse già applicate nei mesi precedenti ma cambiano i codici tributo per l’F24 e le scadenze di comunicazione per chi sceglie la cessione, secondo le istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio e nella Risoluzione 2/E del 30 gennaio.
Il riferimento normativo è il DL Aiuti quater (176/2022, commi 1 e 2), che ha esteso al mese di dicembre i bonus energia imprese. La percentuale di credito cambia a seconda della tipologia di bolletta (luce o gas) e di aziende beneficiaria. Nel dettaglio:
- 40% per le imprese energivore, a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale,
- 30% per le imprese non energivore.
Regole di cessione crediti
Il credito d’imposta si utilizza in compensazione oppure può essere ceduto con le seguenti regole:
- la cessione non è frazionabile in quote;
- è possibile una sola cessione, a cui se ne possono aggiungere altre due ma solo verso banche e intermediari finanziari;
- le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto allo stesso credito.
Le imprese che intendono utilizzare la cessione, devono inviare specifico modello all’Agenzia delle Entrate (allegato al provvedimento sopra citato), entro il 20 settembre 2023.
Ricordiamo quali sono le scadenze per la cessione dei precedenti crediti d’imposta ancora in corso:
- 22 marzo 2023: per il credito d’imposta carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022;
- 21 giugno 2023: per il credito d’imposta carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022;
- 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta energia elettrica e gas terzo trimestre 2022 e ottobre/novembre 2022.
Il cessionario può a sua volta utilizzare il creduto d’imposta in compensazione, oppure cederlo a banche e o istituti finanziari: in questo caso, devono a loro volta inviare le comunicazioni entro i termini sopra riportati. Se invece decidono di utilizzare il credito d’imposta in compensazione, devono farlo attraverso modello F24 entro il:
- 30 settembre 2023, per i crediti relativi a dicembre 2022, terzo trimestre 2022 e il bimestre ottobre-novembre 2022.
- 31 marzo 2023, per il credito d’imposta carburanti per agricoltura e pesca relativo al terzo trimestre 2022;
- 30 giugno 2023, per il credito d’imposta carburanti per agricoltura e pesca quarto trimestre 2022.
Per le comunicazioni si usano il nuovo Modello, con relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.
Regole di compensazione bonus
I codici tributo per la loro compensazione in F24, da parte dei cessionari, istituiti con la risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, sono:
- 7742, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- 7743, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- 7744, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”
- 7745, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
Nel modello F24, i codici si indicano nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme della colonna degli importi a credito compensati. L’anno di riferimento è quello a cui si riferisce il credito e va indicato nel formato “AAAA”.