Cone la Circolare 2/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per aderire alla rottamazione o regolarizzazione di violazioni tributarie, omessi pagamenti, irregolarità formali, liti pendenti e accertamenti nel più vasto quadro delle sanatorie concesse dalla Legge di Bilancio 2023 e contenute nel capitolo dedicato alla tregua fiscale.
Previsto anche un capitolo dedicato alle istruzioni operative della Rottamazione quater.
Vediamo di seguito, misura per misura, come aderire alle specifiche formule di regolarizzazione con importi e tempistiche.
Sanatoria irregolarità formali
Possono essere oggetto di regolarizzazione (commi da 166 a 173) le violazioni formali commesse da tutti contribuenti in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità, che deve avvenire entro il termine della seconda rata.
Si deve pagare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo:
- entro il 31 marzo 2023
- entro il 31 marzo 2024.
NB: Sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 e oggetto di un processo verbale di constatazione, anche per chi non si sia avvalso della definizione agevolata.
Sono esclusi dalla sanatoria: atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi per voluntary disclosure; emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero; violazioni già contestate in atti definitivi al 1° gennaio 2023. Esclusa anche la comunicazione all’ENEA dei dati per i bonus edilizi e le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW, IVIE e l’IVAFE…), anche bancario.
Ravvedimento violazioni tributarie
Si prevede la possibilità (commi da 174 a 178) di regolarizzare le violazioni per dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Sono ammesse le violazioni sostanziali dichiarative e quelle prodromiche alla presentazione della dichiarazione.
Il ravvedimento speciale consiste nel pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023, oppure della prima rata entro lo stesso termine contestualmente alla rimozione delle irregolarità.
Sono escluse: le violazioni ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972; le violazioni formali; le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. Le violazioni ravvedibili, inoltre, non devono essere state già contestate al 31 marzo 2023 con atto di liquidazione, accertamento o di recupero.
Il ravvedimento speciale non richiede alcun provvedimento attuativo per essere fruito e non incide su quelli già effettuati a 1° gennaio 2023 (per i quali non spetta il rimborso).
Sanatoria accertamenti
La definizione agevolata (commi da 179 a 185) degli atti del procedimento di accertamento per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si applica a due macro-categorie diaccertamento, con specifica procedura.
La definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni pari a un diciottesimo del minimo di legge. Nelle more del provvedimento attuativo, la misura è comunque direttamente applicabile in fase di versamento degli importi dovuti.
- Accertamenti con adesione per processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento e rettifica o liquidazione ancora impugnabili al 1° gennaio e notificati entro marzo, inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter Dlgs 218/1997 notificati entro marzo: pagamento dell’intero importo o prima rata entro 20 giorni dall’accordo.
- Avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e atti di recupero al 1° gennaio non impugnati e ancora impugnabili, o notificati fino al 31 marzo (anche quelli per mancato perfezionamento di precedente adesione, con acquiescenza comma 180 preclusa per accertamento notificato entro marzo, cui ha fatto seguito adesione non perfezionata): pagamento dell’intero importo o della prima rata entro la scadenza per il ricorso.
Sanatoria controversie tributarie
La definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) con l’Agenzia delle Entrate o quella delle Dogane, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso Cassazione e rinvio, richiede il pagamento di un importo correlato al valore della controversia, in base allo stato e grado di giudizio.
Riguarda atti di natura impositiva, avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e atti riscossivi. Sono escluse le controversie per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero dove è prevista assistenza reciproca alla riscossione.
La sanatoria si perfeziona con la domanda di definizione e il pagamento entro il 30 giugno 2023 in un unica soluzione dell’importo dovuto, con eccezione di quelli oltre i mille euro che possono essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
Nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni per lieve inadempimento.
La sospensione delle controversie (fino al 10 luglio 2023) necessita di apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Per l’estinzione bisogna depositare entro luglio la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o prima rata. L’eventuale diniego di accesso alla sanatoria da parte del Fisco è notificato entro il 31 luglio 2024 e, per i processi estinti, è motivo di revoca dell’estinzione.
Conciliazione controversie tributarie
Lo strumento è alternativo alla rottamazione delle controversie tributarie e riguarda liti pendenti al 1° gennaio in primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in relazione ad atti impositivi.
Si tratta di una conciliazione fuori udienza (commi da 206 a 212), con ulteriori sconto sulle sanzioni (ridotte a un diciottesimo, più interessi ed eventuali accessori) e rateazione in cinque anni.
Si perfeziona con l’accordo, nel quale sono indicate somme dovute, termini e modalità di pagamento (entro 20 giorni dall’accordo). Si decade se si paga anche una sola rata oltre il termine per quella successiva, con iscrizione a ruolo delle somme residue, maggiorate di ulteriori sanzioni e imposte.
In base alla Circolare 2/2023, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate la definizione può anche essere parziale.
Rinuncia giudizi pendenti in Cassazione
La misura riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate per atti impositivi, alternativa alla rottamazione delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205: chi rinuncia entro il 30 giugno 2023 al ricorso per Cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva di tutte le pretese, può applicare sanzioni in misura ridotta (commi da 213 a 218).
La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento delle somme dovute entro 20 giorni (sanzioni a un diciottesimo). È esclusa la compensazione e la restituzione di somme già versate.
Sanatoria omessi pagamenti
La regolarizzazione di omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (prevista dai commi da 219 a 221 della Manovra) permette di sanare – mediante versamento integrale della sola imposta – l’omesso o insufficiente versamento per:
- rate successive alla prima per somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza di avvisi di accertamento e di rettifica e liquidazione, anche a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento o l’atto di intimazione;
- importi, anche rateali, relativi a conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del Dlgs 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati cartella o atto di intimazione.
Al 1° gennaio 2023 la rata deve essere scaduta ma senza il verificarsi di una causa di decadenza da rateazione.
Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto. In caso di mancato perfezionamento, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi, maggiorati di sanzione a titolo di imposta.