Sanatoria avvisi bonari senza decreti attuativi: prime indicazioni dal Fisco

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Gennaio 2023
Aggiornato 15 Gennaio 2023 09:10

Definizione agevolata avvisi bonari con sanzione ridotta al 3%: sanatoria in vigore, prime indicazioni dal Fisco per il calcolo e il pagamento.

Fra i provvedimenti di tregua fiscale inseriti in Manovra 2023 c’è anche la sanatoria avvisi bonari, con la possibilità di regolarizzare le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2019 al 2021, per le quali sono state inviate comunicazioni dell’Agenzia in seguito ai controlli automatizzati.

La norma è in vigore dal I° gennaio e non richiede provvedimenti attuativi. A tale prospito, sono arrivate le prime istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che devono calcolare in autonomia la sanzione ridotta del 3%.

Vediamo tutto.

Sanatoria avvisi bonari

I commi da 153 a 159 della legge 197/2022 (la Manovra 2023) consentono al contribuente di regolarizzare gli avvisi bonari che il Fisco invia in seguito ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2019, 2020, e 2021. La definizione agevolata consente di pagare questi debiti con uno sconto sulle sanzioni, che scendono al 3% (invece del 10%), anche per coloro che stanno già effettuando il pagamento a rate (per un massimo di 20 rate).

Casistiche

  • Il contribuente ha ricevuto l’avviso bonario ma non ha ancora pagato: la regolarizzazione è ammessa solo se l’avviso bonario arriva dopo il primo gennaio 2023, oppure se è già arrivato ma al primo gennaio scorso non era ancora scaduto il termine di pagamento previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997. Il termine in questione è pari a 30 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione. Se il contribuente aveva risposto all’avviso fornendo chiarimento, ricevendo poi un nuovo avviso con la rideterminazione delle somme dovute, il termine dei 30 giorni si conteggia in base a questa secondo comunicazione definitiva. La regolarizzazione avviene effettuando il pagamento, con le sanzioni ridotte al 3%, entro 30 giorni dalla comunicazione (quindi, entro il termine originario).
  • Il contribuente dopo aver ricevuto l’avviso bonario ha rateizzato il pagamento: continuare a pagare le rate, ma applicando lo sconto sulle sanzioni.

Calcolo importi da versare

Come si vede, il dettato normativo sembra consentire ai contribuenti di procedere immediatamente con questa forma di regolarizzazione, attuando i comportamenti concludenti sopra descritti. Il problema è che questo significa procedere a una sorta di auto ricalcolo del dovuto.

  • Chi non ha ancora pagato deve versare la somma indicata nell’avviso bonario, entro 30 giorni dal ricevimento, applicando con lo sconto sulle sanzioni. Quindi deve estrapolare la somma dovuta a titolo di sanzioni e ricalcolarla applicando la multa ridotta. 
  • Idem per chi sta pagando a rate: sulle scadenze successive al primo gennaio, il contribuente deve ricalcolare la parte relativa alle sanzioni.

Definizione agevolata avvisi bonari: calcolo sanzione 3%

Nella circolare n. 1/2023 del 13 gennaio dell’Agenzia delle Entrate, sono forniti i primi chiarimenti sulla definizione agevolata degli avvisi bonari, riferiti alle comunicazioni di irregolarità con cui il Fisco ha segnalato errori materiali o di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi con la conseguente maggiore imposta da versare. La misura di tregua fiscale inserita nella Legge di Bilancio 2023, prevede in questi casi una sanzione ridotta al 3% che, dome anticipato, deve essere calcolata dal contribuente che decide di aderire alla sanatoria.

Il documento di prassi fornisce anche esempi di calcolo e alternative alla rottamazione degli avvisi bonari (rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 ed l’estensione fino a 20 rate trimestrali dei piani).

Esempio di calcolo

Un contribuente ha ricevuto il 19 dicembre 2022 un avviso bonario a seguito di un controllo sul modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata (debito originario) pari a 100 euro (con sanzione ordinaria al 10%, ossia 10 euro + 7 euro di interessi), a cui viene applicata una sanzione per tardivo versamento (sempre al 10%, per ulteriori 40 euro di sanzione + 14 euro di interessi). L’importo totale richiesto dall’avviso, rispetto al debito originario di 100 euro, è di 171 euro.

Per calcolare la sanzione ridotta, si deve scorporare il debito (100 euro) dalle spese aggiuntive, che si ricalcolano al 3% invece che al 10%. In base all’esempio fornito, su un debito originario di 100 euro, si applicherà una sanzione di 3 euro + 7 euro di interessi a titolo di mancato versamento (calcolati al 3% rispetto al debito di 100 euro), a cui si aggiungono ulteriori 12 euro di sanzione + 14 euro di interessi a titolo di tardivo versamento (sempre calcolati al 3%), per una somma complessiva di 136 euro.

Come si paga la sanzione ridotta

La definizione agevolata degli avvisi bonari si perfeziona con il versamento dell’importo ricalcolato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento del debito originario e il codice atto relativo alla comunicazione (avviso bonario ricevuto).

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni e le  successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Chiarimenti sui debiti sanabili

In base ai chiarimenti del Fisco, sono ammessi a definizione agevolata gli avvisi bonari per le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, a seguito del controllo automatizzato, con termini di pagamento non scaduti al 1° gennaio 2023.

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti. Anche per queste casistiche, più complesse, la Circolare 1/2023 fornisce esempi e schemi di calcolo delle sanzioni ridotte dovute, applicate al debito residuo.

La rottamazione degli avvisi bonari si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (ritardo di versamento non superiore a 7 giorni; pagamento inferore al dobuto fino al 3% e, in ogni caso, fino a 10mila euro; tardivo versamento di una rata entro il termine di quella successiva). Anche in questi casi, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.