Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, per la compilazione del modello di autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid ricevuti, in scadenza il 31 gennaio 2023.
Le FAQ pubblicate sul sito web del Fisco sono state aggiornate, inserendo nuove indicazioni per alcuni casi specifici: fruizione di altri aiuti Covid oltre a quelli ricadenti nel quadro normativo del Temporary framework europeo; conferimenti d’azienda; calcolo interessi da recupero e scomputo da aiuti successivi.
Aiuti Covid di natura mista
I contribuenti che hanno fruito sia degli aiuti del regime in questione (sezione 3.1 del Temporary Framework) sia di altri aiuti Covid (sezione 3.12 del TF) devono compilare la dichiarazione per gli aiuti della sezione 3.1 del TF ma non quella per gli aiuti relativi alla sezione 3.12 del TF. Per il quadro A basta compilare solo la sezione I barrando la casella “Sez. 3.1” relativa agli aiuti percepiti, mentre la sezione II non va compilata.
Conferimenti d’azienda
Il soggetto tenuto alla presentazione dell’autodichiarazione, in caso di conferimento d’azienda dell’impresa individuale, è l’imprenditore (conferente) destinatario di aiuti Covid che conferisce la propria azienda in una società, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”, salvo i casi di minori o di interdizioni. La società conferitaria non dovrà dunque presentare l’autodichiarazione per conto dell’ex imprenditore.
Calcolo interessi di recupero
Gli interessi da recupero sono considerati un aiuto di Stato, pertanto l’Agenzia delle Entrate specifica che per determinarli:
- in caso di allocazione aiuti dal massimale di 800mila a un milione e 800mila, per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale);
- nel caso di aiuti di cui alla Sezione 3.12, gli interessi si calcolano così:
- per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della Sezione (se non risulta superato il massimale dei 3 milioni);
- per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021, data di ingresso del nuovo massimale di 10 milioni.