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Cartella esattoriale: interessi illegittimi senza norma e decorrenza

di Anna Fabi

5 Dicembre 2022 09:30

Cassazione: illegittima nella cartella esattoriale la pretesa di interessi se non è indicata la norma che li motiva e non è ricavabile la loro decorrenza.

Quando la cartella di pagamento costituisce il primo atto formale per comunicare a contribuente gli interessi accessori dovuti oltre al debito già noto, non soltanto il loro importo deve essere esplicitamente indicato (e si sapeva) ma va indicata anche la normativa di riferimento e la loro decorrenza, altrimenti la loro applicazione diventa illegittima: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 34634 del 24 novembre 2022.

Si tratta del classico caso in cui l’Agenzia delle Entrate procede in base all’esito di un controllo automatizzato, a partire dai dati della dichiarazione del contribuente, in cui il contribuente è già in grado di risalire ai presupposti della pretesa.

Ci sono però dei distinguo.

La sentenza 22281 del 14 luglio scorso (Cassazione, Sezioni Unite) spiega che, nel caso in cui la cartella di pagamento è la conseguenza di un atto fiscale che ha già determinato l’importo del debito di imposta e degli interessi applicati al tributo (come ad esempio un avviso di accertamento), la cartella è da ritenersi congruamente motivata anche solo tramite il richiamo dell’atto stesso, anche per la quantificazione dell’importo degli interessi.

Diversamente – e qui interviene la nuova sentenza – se la cartella è il primo atto in cui si comunica la pretesa di interessi, deve essere indicata la base normativa che la motiva e la data di decorrenza a partire dalla quale sono dovuti, anche senza specificarli nel dettaglio o nella modalità di calcolo. Altrimenti la pretesa di interessi è illegittima.

In ultima analisi, se la cartella è la conseguenza di un controllo fiscale automatizzato, il riferimento all’atto fiscale è sufficiente ad adempiere all’obbligo motivazionale in termini di decorrenza ma non a quello della base normativa di riferimento, in base alla quale sono dovuti gli interessi stessi.