I bonus energetici previsti dai decreti Aiuti ter e quater sono utilizzabili anche da enti non commerciali che esercitano attività commerciale ed imprese che hanno immobili in affitto e sostengono le spese delle utenze, ma in tutti i casi non sono compatibili con rateazione bollette nello stesso periodo: sono precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sui crediti d’imposta per le bollette di elettricità e gas delle imprese.
Si tratta di indicazioni che, tendenzialmente, sono applicabili anche per l’analoga agevolazione riconosciuta, tramite proroga in Legge di Bilancio, per il primo trimestre 2023. Sono contenute nella circolare 36/2022, che illustra anche il calcolo semplificato dei crediti e fornisce risposte a quesiti specifici.
I crediti d’imposta per le imprese, sia energivore sia non energivore, sono previsti dall’articolo 6 del decreto Aiuti-bis (dl 115/2022), all’articolo 1 del decreto Aiuti-ter (dl 144/2022) e all’articolo 1 del decreto Aiuti-quater (dl 176/2022). Le aliquote dell’agevolazione sono cambiate nel tempo:
- nel terzo trimestre 2022 il credito era al 25% per imprese energivore e al 15% per le non energivore,
- nel quarto trimestre 2022 è salito rispettivamente al 40 e al 30%.
Ecco i chiarimenti forniti dal Fisco sulle regole applicative.
- Possono utilizzare l’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, regime contabile. Devono essere residenti (sono comprese anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti). sono comprese sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.
- L’agevolazione è utilizzabile anche da enti non commerciali e ONLUS, sempre nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale. Attenzione: il credito d’imposta spetta solo per la parte di attività a scopo di lucro. Se l’ente non è dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.
- Il Fisco specifica che «l’accesso al piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022». Il riferimento è all’articolo 3, comma 1, del decreto Aiuti-quater, in base al quale le imprese possono rateizzare gli importi eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
- Calcolo semplificato: se l’impresa si rifornisce, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
- Il Fisco sottolinea che il decreto Aiuti non ha stabilito uno specifico termine entro il quale l’impresa ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore. Quindi, «i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente» ai 60 giorni normativamente previsti.
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Ci sono poi una serie di risposte a casi particolari, fra cui segnaliamo i seguenti.
- Imprese che lavorano in locali in affitto: possono utilizzare il credito d’imposta anche se sostengono l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Le spese sostenute devono essere documentate.
- Potenza del contatore: le imprese non energivore hanno diritto al beneficio, in base alla legge, se hanno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW, nel quarto trimestre, e a 16,5 kW per il secondo e il terzo trimestre 2022. Questi limiti si riferiscono al contatore esistente nel trimestre di riferimento del credito d’imposta, e non rileva il fatto che invece nel periodo di confronto 2019 il contatore avesse eventualmente una potenza inferiore.
Ci sono poi altre risposte relative al criterio di calcolo nel caso di fatture con consumi di trimestri differenti, per le imprese che utilizzano GNL, gas naturale liquido, oppure GPL, gas di petrolio liquefatto, per le bollette che si riferiscono a locali ad uso foresteria, o a centrali termiche di teleriscaldamento, e infine per le società sportive dilettantistiche.