Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid, utilizzando le diverse agevolazioni via via previste dalle norme, hanno due mesi in più di tempo per inviare all’Agenzia delle Entrate la necessaria dichiarazione sostitutiva che attesta la compatibilità con i massimali stabiliti per legge.
La proroga di comunicazione
L’adempimento potrà essere effettuato fino al 31 gennaio 2023. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 29 novembre, emanato per andare incontro a numerose segnalazioni in merito alla difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era già stato prorogato al 30 novembre e ora slitta al 31 gennaio 2023.
L’autodichiarazione sugli aiuti Covid
Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’impresa deve indicare anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti, che intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.
Come si presenta l’autodichiarazione aiuti di Stato
La dichiarazione si presenta in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando i modelli pubblicati sul portale del fisco, e inviandoli attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, o i canali telematici.
Con provvedimento del 25 ottobre 2022 l’Agenzia ha semplificato il modello per venire incontro alle richieste degli operatori: nel frontespizio, in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata solo dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A,
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework,
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, dello stesso quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
La presentazione dell’autodichiarazione con la versione aggiornata del modello è consentita dallo scorso 27 ottobre 2022. Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla. Dopo il provvedimento del 29 novembre, sono stati aggiornati modelli e istruzioni semplicemente modificando le scadenze per la presentazione (portandole quindi al 31 gennaio, in lugo del precedente 30 novembre).
=> Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: le FAQ del Fisco
Le FAQ dell’Agenzia Entrate
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate una serie di FAQ (risposte alle domande più frequenti) che risolvono una serie di dubbi di compilazione. Ci sono chiarimenti, ad esempio, relativi al calcolo degli interessi da recupero, alle modalità per operare lo scomputo di contributi successivi, alla presentazione da parte delle imprese con partita IVA cessata, all’autodichiarazione correttiva in caso di errori, alla determinazione delle perdite di fatturato, alla corretta imputazione degli aiuti di stato per soggetti che svolgono molteplici attività.