I parcheggi a disposizione gratuita di clienti e dipendenti per un’attività commerciale (supermercati, centri commerciali, ecc.) sono esenti da TARI: lo sottolinea la Corte di giustizia tributaria, specificando che l’esonero dalla tassazione riguarda i posti auto scoperti e coperti.
La Corte (sentenza n. 186/2022 della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Reggio Emilia, depositata l’11 ottobre) fa riferimento alla legge 147/2013, relativamente all’articolo che menziona esplicitamente le aree di pertinenza dei locali adibite a parcheggio gratuito a favore di clienti e personale dipendente.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In quanto aree di parcheggio pertinenziali non autonomamente operative, atte a consentire la sosta temporanea, vengono considerate improduttive di rifiuti o produttive in modo decisamente limitato, tanto da non rendere necessario l’impiego del servizio pubblico di raccolta.Non solo: l’indicazione di legge che fa riferimento alle sole aree scoperte non rileverebbe ai fini dell’imposizione TARI o TARSU delle aree adibite a parcheggi.
Retsano invece assoggettate alla TARI le zone pertinenziali caratterizzate da una destinazione autonoma e operativa.