Cartelle e controlli fiscali: stop agli appalti

di Alessandra Gualtieri

13 Ottobre 2022 12:51

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Esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate: in vigore le nuove regole.

Niente appalti per aziende e Partite IVA  in caso di pendenze fiscali gravi: in vigore i nuovi criteri di esclusione previsti dal Decreto del MEF 28 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.239 del 12 ottobre).

Il giro di vite è previsto dall’articolo 80, comma 4 del Dlgs 50/2016 integrato dalla legge 238/2021. Vediamo cosa cambia con le nuove regole.

Cartelle e notifiche sopra i 35mila euro

In particolare, se la violazione è superiore a 35mila euro è precluso l’accesso ai bandi a seguito di omissione di tasse e imposte (calcolate al netto di sanzioni e interessi)  per un importo pari o superiore al 10% del valore della gara.

Il Decreto descrive in dettaglio le omissioni di pagamento di imposte e tasse che rilevano ai fini della quantificazione su cui si basa l’esclusione dall’accesso ai bandi di gara pubblica per la concessione di appalti, che annovera adesso anche le cartelle esattoriali:

  • notifica atti impositivi conseguenti ad attività di controllo degli uffici o di liquidazione degli uffici;
  • notifica cartelle di pagamento per pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

In caso di appalti suddivisi in lotti, la soglia è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali si concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, la soglia è rapportata al valore della prestazione del singolo.

Quando scatta lo stop agli appalti

Si tratta di fattispecie previste dal Codice dei contratti pubblici, nella parte che riguarda i motivi di esclusione dagli appalti, tra cui figurano anche  violazioni fiscali non accertate in via definitiva. In questo ultimo caso, si tratta degli atti per i quali siano decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento o di impugnazione.

Preclusi gli appalti pubblici anche a seguito di pronuncia giurisdizionale favorevole ma non passata in giudicato, fino al definitivo accertamento. Analogo discorso per i provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.