L’assegno sociale spetta anche al coniuge che ha rinunciato all’assegno di mantenimento in seguito alla separazione, in quanto la normativa non prevede che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. A ribadirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato quanto messo nero su bianco da una delibera precedente.
Ha diritto all’assegno sociale al coniuge separato che accetta un assegno di mantenimento di misura non adeguata o che vi rinuncia totalmente.
Con la sentenza del 6 ottobre 2022 n. 29109, la Corte Suprema sottolinea come la legge non indichi che lo stato di bisogno di chi è destinatario dell’assegno sociale INPS debba essere anche incolpevole, mentre la condizione che legittima l’accesso alla prestazione assistenziale risiede nella sua stessa oggettività. La concessione, quindi, scatta valutando come unico requisito lo stato di bisogno effettivo e accertato.
L’assegno sociale, tra l’altro, viene erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, aggiornato sulla base della dichiarazione dei redditi. Secondo i giudici, quindi, rinunciare all’assegno di mantenimento non equivale ad ammettere l’insussistenza dello stato di bisogno.