La soglia del 30% di lavori entro il 30 settembre si riferisce agli interventi effettuati e non al pagamento e, nel caso in cui non venga raggiunta, si può comunque applicare il Superbonus villette alla sola parte di lavori effettuati entro fine giugno: sono precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 33/2022, che fornisce una lunga serie di chiarimenti sulla detrazione al 110%, in coordinamento con le novità del Decreto Aiuti, per esempio, in materia di cessione del credito.
Vediamo tutti i dettagli.
Scadenza lavori
Per il Superbonus villette, il Decreto Aiuti proroga al 30 settembre il termine in cui bisogna aver effettuato almeno il 30% dei lavori (il precedente termine era il 30 giugno). L’agevolazione si può applicare entro il 31 dicembre 2022, a condizione che almeno il 30% sia stato effettuato entro il 30 settembre.
Pagamento lavori
Il Fisco torna a sottolineare quanto già previsto (circolare 23/2022): il termine del 30 settembre si riferisce ai lavori effettuati, indipendentemente dal fatto che siano già stati pagati o meno. In altri termini, non bisogna aver per forza concluso il pagamento del 30% dei lavori entro il 30 settembre, ma bisogna averli già portati a termine in cantiere.
Se al 30 settembre non sono stati effettuati il 30% dei lavori, si può applicare il Superbonus «con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022». Quindi, in questo secondo caso, rilevano invece il fatto che la spesa sia stata effettivamente sostenuta allo scorso 30 giugno.
Altri lavori senza scadenza
Essendo facoltativo per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30% dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Esempio: intervento complessivo di costo pari a 100mila euro, di cui 60mila per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50%) e 40mila euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12mila euro.
Cessione crediti per SAL
L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL), ognuno dei quali almeno al 30%, e i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Ammessi lavori dal 1° luglio
In assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.