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Bonus Energia imprese: i moduli per la cessione crediti del terzo trimestre

di Anna Fabi

6 Ottobre 2022 20:15

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L'Agenzia delle Entrate aggiorna i modelli per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito dei bonus energia includendo anche le operazioni del terzo trimestre.

Le imprese possono inviare al Fisco anche le comunicazioni relative alla cessione dei crediti d’imposta sulle bollette energetiche del terzo trimestre: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli aggiornati con provvedimento del 6 ottobre, estendendo le regole già  previste per la cessione dei bonus energia concessi alle imprese per i primi due trimestri.

Si tratta dei crediti di imposta per le imprese energivore, gasivore e le altre tipologie di impresa previsti dai decreti Aiuti per affrontare il caro energia determinato soprattutto dalla guerra in Ucraina. Nelle scorse settimane il Fisco aveva predisposto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mentre ora ha aggiornato i modelli per i contribuenti che scelgono la cessione del credito.

Nel dettaglio, i nuovi modelli riguardano le seguenti tipologie di cessione credito:

  • imprese esercenti attività della pesca – spesa sostenuta per acquisto carburante nel secondo trimestre 2022;
  • imprese energivore – spesa per la componente energetica acquistata e usata nel terzo trimestre 2022;
  • imprese a forte consumo di gas naturale – spesa per acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022;
  • imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore;
  • imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – spesa per il gas consumato nel terzo trimestre 2022;
  • imprese esercenti attività agricola e pesca – spesa per acquisto di carburante nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022.

I riferimenti normativi sulla cessione di questi crediti d’imposta sono l’articolo 18 del decreto legge 21/2022 e gli articoli 6 e 7 del dl 115/2022. Valgono tutte le regole di prassi già contenute nel provvedimento delle Entrate del 30 giugno scorso, del quale questo nuovo atto normativo rappresenta sostanzialmente un aggiornamento con l’estensione al terzo trimestre.

Scadenze: le imprese dell’agricoltura e pesca possono effettuare le cessioni fino al 31 dicembre 2022, tutte le altre fino al 31 marzo 2023.

I soggetti a cui i crediti vengono ceduti possono utilizzarli in compensazione, oppure a loro volta rivenderli. Per la compilazione del modello F24 relativa alla compensazione; si attendono ancora i codici tributi, comunicati a breve con apposita Risoluzione delle Entrate.