Pronti i nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sui consumi energetici delle imprese per le bollette di energia e gas. Si tratta dei crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore ma anche di quelli per la totalità delle imprese, comprese le PMI, che possono quindi decidere se utilizzare il credito fiscale in compensazione o cederlo alle (poche) banche dsposte ad accettarlo.
Il riferimento normativo è dato dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 144/2022 per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.
Nel dettaglio:
- credito di imposta al 40% delle spese sostenute dalle imprese energivore per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata;
- credito d’imposta al 40% per le imprese a forte consumo di gas naturale, sui consumi di ottobre e novembre;
- credito d’imposta al 30% per tutte le altre imprese sull’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- credito d’imposta al 40% sulla spesa per il gas di ottobre e novembre delle imprese diverse da quelle gasivore;
- credito d’imposta al 20% per le imprese agricole, pesca, e settore agromeccanico (codice ATECO 1.61) sull’acquisto nel quarto trimestre di carburante, gasolio e benzina per serre e fabbricati produttivi adibiti all’allevamento di animali.
Tutti questi crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023, utilizzando il modello F24, oppure ceduti a terzi, solo per intero.
La risoluzione 54/2022 dell’Agenzia delle Entrate del 30 settembre ha comunicato codici tributo per utilizzare i crediti di ottobre e novembre in compensazione:
- “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c.4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
La compensazione dei crediti d’imposta relativi ai primi tre trimestri dell’anno va effettuata entro il 31 dicembre 2022.
Per i crediti d’imposta ci sono, oltre ai codici tributo per la compensazione, anche i modelli per la comunicazione al Fisco per chi effettua la scelta della cessione del credito (provvedimento entrate 30 giugno 2022 e risoluzione 38/2022), con riferimento ai bonus del terzo trimestre 2022.