Per recedere in anticipo dal contratto d’affitto per un locale commerciale è necessario specificare la motivazione, vale a dire il grave motivo che ha causato la chiusura pretermine.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, infatti, ricorda che il conduttore è tenuto a motivare il recesso anticipato dal contratto di locazione per uso non abitativo, che può avvenire solo per cause di una certa gravità.
L’ordinanza 26618/22, in particolare, fa riferimento a un evento che sia estraneo alla volontà del conduttore e di portata tale da rendere la prosecuzione eccessivamente gravosa. Per il conduttore, quindi, vale l’onere di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso.
Come riportato anche dalla Legge del 1978 che disciplina le locazioni di immobili urbani, infatti, il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La normativa aggiunge anche:
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.