In quali casi è necessaria la presenza del titolare durante una verifica in azienda disposta dall’amministrazione finanziaria? A fugare ogni dubbio è la Cassazione, che con la sentenza n. 24262/2022 ha chiarito l’assenza di limiti per una società di capitali, purché la sede ispezionata non sia relativa all’esercizio di arti e professioni.
La Corte, infatti, ha precisato che, in caso di ispezioni fiscali effettuate all’interno della sede di una società di capitali, è sufficiente la presenza di un delegato, incaricato anche oralmente dal titolare. La presenza di quest’ultimo, quindi, non è ritenuta indispensabile.
I giudici, tuttavia, fanno riferimento al DPR 633 del 1972 per puntualizzare una differenza sostanziale. La legge, infatti, afferma che l’accesso nei locali da parte di un impiegato dell’Amministrazione Finanziaria deve avvenire in presenza del titolare o di un suo delegato.
Se il delegato può assistere da solo all’ispezione disposta presso la sede amministrativa di una società non essendo prescritti particolari requisiti di forma, il titolare è invece tenuto a presenziare alle verifiche effettuate nei locali in cui vengono esercitate arti e professioni.