I regolamenti comunali che disciplinano la TARI devono rispettare il principio di proporzionalità, evitando di imporre importi elevati ai cittadini non residenti e non legati alla produzione di rifiuti.
A metterlo nero su bianco è la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 26/2022, intervenendo in merito alla richiesta di tariffe TARI più gravose per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di chi dimora abitualmente nel Comune.
La sentenza fa riferimento alle località turistiche a vocazione balneare e stagionale, dove i non residenti sono assenti per la maggior parte dell’anno. Secondo i giudici, quindi, la TARI non può gravare in misura eccessiva e irrazionale su coloro che producono meno rifiuti.
In particolare, la sentenza si esprime ponendo un limite al metodo presuntivo ai fini del calcolo della tassa
laddove comporti che taluni contribuenti si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.
Un parere che si allinea a quanto affermato dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 4223/2017 aveva già sottolineato l’importanza di rispettare il principio di proporzionalità da parte dei Comuni.
Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari (generalmente, proprio i non residenti).
In pratica, non si può imporre adi pagare un importo TARI “più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune”. In questo senso, è illegittimo il regolamento comunale che non rispetta il principio di proporzionalità pur nell’applicazione del metodo di calcolo TARI per le seconde case in base al numero degli occupanti desunto dalla superficie dell’immobile, presunzione ammessa quando non è possibile conoscere il numero degli utilizzatori dell’immobile, come nel caso dei non residenti.