Si può applicare il Superbonus villette se, entro fine settembre, risultano effettuati i. 30% dei lavori, compresi gli interventi di ristrutturazione esclusi dal 110%: è un’interpretazione estensiva della norma, approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e diffusa dalla RPT (Rete Professioni Tecniche), che ha partecipato al tavolo nel quale sono stati fissati i criteri.
La normativa di riferimento è il dl 34/2020, articolo 119, comma 8-bis (il Superbonus 110% per le villette unifamiliari), che si può applicare fino al 31 dicembre 2022 a patto che entro fine settembre sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori previsti.
Ebbene, se sono stati effettuati interventi di ristrutturazione non compresi nell’agevolazione al 110%, la spesa sostenuta entro il 30 settembre concorre dunque alla formazione del 30% di SAL necessario per il Superbonus. Come si legge nel testo del documento di prassi della commissione, infatti:
si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Il parere della Commissione consultiva prevede infatti che, nel 30% possano essere inclusi tutti i lavori effettuati, che siano o meno compresi nella parte agevolata con il Superbonus al 110%. Per attestarne l’avvenuta realizzazione, è sufficiente una dichiarazione scritta del Direttore dei lavori, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, SAL, fotografie, bolle o fatture etc.) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.