La detrazione al 75% sulle spese 2022 (secondo i massimali previsti) per abbattimento di barriere architettoniche di immobili già esistenti è applicabile anche alle società, che possono beneficiare del credito d’imposta per interventi su immobili posseduti o detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 444 a specifico interpello, pubblicata il 6 settembre: l’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2022 è applicabile anche ad una società che dà in locazione i propri immobili può usufruire nuova detrazione al 75%.
La norma primaria (articolo 119-ter del DL n. 34/2020), infatti non specifica infatti il perimetro dei soggetti beneficiari e si limita a vincolare il bonus agli “edifici esistenti”.
Tra l’altro, lo stesso beneficio può spettare anche al conduttore nel caso in cui abbia sostenuto le spese, purché abbia regolare contratto di affitto e il consenso del proprietario.
N.B. L’agevolazione, come sottolinea l’Agenzia, si differenzia sia dalla detrazione al 50% per l’eliminazione delle barriere architettoniche in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e del Tuir) sia dal Superbonus 110% per interventi trainati.