Dopo la scadenza del 22 agosto (il termine del 31 luglio è slittato al 22 agosto per la pausa fiscale estiva) per le comunicazioni , data ultima per la trasmissione della comunicazione dei dati del secondo trimestre 2022 per le operazioni transfrontaliere, possiamo dire addio all’Esterometro così come lo conoscevamo.
Esterometro 2.0
Per le operazioni dal 1° luglio 2022 in poi si applica la nuova procedura, che uniforma e standardizza la tracciabilità delle operazioni IVA utilizzando un canale univoco, lo SdI ed un formato unico, ossia quello del file fattura elettronica in XML.
Con il passaggio all’utilizzo del Sistema di Interscambio per l’invio delle comunicazioni, cambia anche la tempistica dell’adempimento: si passa dall’invio massivo dei dati del trimestre alla trasmissione telematica per ciascuna operazione svolta nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi:
- 12 giorni per le fatture immediate,
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata.
Nuovi casi di esonero
Il Decreto Semplificazioni, (art. 12 del DL 73/2022, convertito nella legge 122/2022) ha anche esteso i casi di esonero dall’Esterometro (e relativa trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate) per alcune cessione di beni e di prestazione di servizi nei confronti di clienti e fornitori transfrontalieri: restano infatti fuori le singole operazioni di importo non superiore a 5mila euro.
Il nuovo caso di esonero si aggiunge a quelli già previsti dalla legge (operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche).