Sono operative le nuove misure di maggior flessibilità sulle cartelle esattoriali introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti, tra cui la rateazione semplificata per debiti fino a 120mila euro (soglia che si riferisce al singolo ruolo e non al totale delle somme dovute dal contribuente). Dal 16 luglio, si utilizzano i nuovi moduli di richiesta da inoltrare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) per beneficiare delle novità previste dal DL 50/2022, che prevedono anche la decadenza dal piano dopo otto rate non pagate e la compensazione anche con prestazioni professionali verso la PA.
Cartelle a rate fino a 120mila euro
La nuova rateazione si applica alle domande di rateazione che vengono presentate a partire dal 16 luglio 2022. Prevede che si possano chiedere fino a 72 rate (sei anni) per pagare cartelle esattoriali, ciascuna fino a 120mila euro, senza dover fornire alcuna documentazione. Si tratta della cosiddetta rateazione semplificata che prima del DL Aiuti era prevista solo fino a 60mila euro di debiti totali (quindi non riferiti a una singola cartella).
Chi e come si richiede la rateazione
La procedura è uguale a quella precedente ma l’agente della riscossione ha pubblicato i nuovi modelli e aggiornato il servizio “Rateizza adesso” che il contribuente può utilizzare nella propria area riservata (il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia), compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. Attraverso il servizio, si riceverà via email un piano di pagamento fino a 72 rate, senza necessità di allegare ulteriore documentazione.
Gli altri modelli disponibili sul sito AdER sono:
- R2 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale.
- R3 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
- R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (massimo 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato.
- R5 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (massimo 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
Possono chiedere la rateazione anche coloro che sono usciti da precedenti piani per mancato pagamento di rate. Non è invece più possibile rateizzare nuovamente una cartella relativa a un debito su cui c’era già stata decadenza. Con un’eccezione, rappresentata da una norma di coordinamento: chi è uscito da precedenti piani di rateazione prima del 16 luglio, può chiedere la nuova dilazione di pagamento sulla stessa cartella con le nuove regole, pagando però tutte le rate pregresse già scadute.
Decadenza dopo 8 rate saltate
La seconda novità è che la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste. Questa regola si applica solo ai piani concessi a partire dal 16 luglio. Per quelli che a questa data erano già in essere continuano ad applicarsi le regole previste nel momento in cui la rateazione è stata accordata, quindi:
- decadenza dopo cinque rate non pagate per i piani autorizzati dal primo gennaio 2022,
- dopo dieci rate per i piani concessi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021,
- dopo 18 rate per le dilazioni iniziate prima dell’8 marzo 2020.
Lo stesso principio si applica alla nuova regola sull’impossibilità di chiedere una nuova rateazione sulla stessa cartella dopo la decadenza per inadempienza: se il piano è stato concesso prima del 16 luglio, si applica la vecchia regola per cui è possibile riprendere una nuova dilazione di pagamento pagando le rate scadute, se invece il piano è successivo al 16 luglio non si può rateizzare nuovamente la stessa cartella.
Compensazione debiti e prestazioni verso la PA
Infine, è a regime anche la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura, ed è estesa la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.